'DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 ' 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
1
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 27 GENNAIO 2012
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E
PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA
REGIONALE 2012)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di contabilità, bilancio, tributi, demanio e patrimonio
Art. 1
(Disposizioni in materia di regolazione debiti e crediti con gli enti locali)
1. In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al
fine di agevolare i pagamenti delle amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in
relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti posizioni giuridiche negoziali, la Giunta
regionale è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 6 del 28 Gennaio 2012
vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza
dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, nonché delle situazioni di particolare
difficoltà finanziaria che caratterizzano i singoli enti interessati. La Giunta regionale è inoltre
autorizzata a riconoscere progressive facilitazioni per incentivare l’accelerazione delle
procedure di pagamento da parte degli enti debitori purché i rispettivi crediti siano realizzati in
misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore.
2. La Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali
creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci debiti.
3. I debiti degli enti regionali di diritto pubblico e di quelli strumentali partecipati al 100 per
cento dalla Regione Campania relativi al mancato pagamento dell’Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) sono compensati con i crediti vantati nei confronti della Regione a
seguito della entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Disposizioni in materia di regolarizzazione dei sospesi di tesoreria)
1. Al comma 19 dell’articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria
regionale 2007), le parole “a tutto il 31 dicembre 2006” sono sostituite con le seguenti “a tutto
il 31 dicembre 2011”.
Art. 3
(Disposizioni in materia di versamento della tassa automobilistica regionale)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti annuali in materia di tassa automobilistica regionale
i soggetti tenuti al pagamento per dieci o più veicoli sono autorizzati a provvedere al
versamento cumulativo delle tasse dovute a partire dal primo periodo fisso successivo alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
2. Le modalità con le quali è possibile provvedere ai pagamenti cumulativi sono stabilite con
decreto del dirigente degli uffici tributari regionali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art.4
(Disposizioni in materia di accertamento della tassa automobilistica regionale)
1. L’esecuzione dei controlli in materia di tassa automobilistica regionale è informata a criteri
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa utilizzando le informazioni
dell’archivio regionale della tassa e degli altri archivi pubblici per l’elaborazione di
programmi selettivi di controllo, anche differenziati per determinate categorie di veicoli.
Art. 5
(Rideterminazione dell'importo della tassa automobilistica regionale)
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui
al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 6 del 28 Gennaio 2012
degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dovuti dal 1
gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del
10 per cento dei corrispondenti importi vigenti dell'anno 2011.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono
destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all'articolo
37.
Art. 6
(Veicoli di proprietà della Regione Campania)
1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano il
conseguimento di risultati economici positivi per l’amministrazione è istituito l'albo dei veicoli
della Regione Campania esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale, costituito
dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano proprietari negli archivi del
Pubblico Registro Automobilistico.
Art. 7
(Agevolazioni in materia di tassa regionale diritto allo studio)
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 38 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul
diri...