'BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 ' 2014'
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cr
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2
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LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 27 GENNAIO 2012
“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO 2012 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 – 2014”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Bilancio Annuale
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2012 è approvato in euro
22.495.018.544,78 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro
7.053.811.000,00, e in euro 32.796.807.098,56 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della
Regione per l’anno finanziario 2012.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2012 è approvato in euro
22.495.018.544,78 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro
7.053.811.000,00, e in euro 31.192.584.019,91 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di
competenza e il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di
previsione della spesa per l’anno finanziario 2012, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla
legge finanziaria 2012.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 7.28.64 denominata “Fondi di
riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione
amministrativa e reclamati dai creditori” della somma di euro 600.000.000,00 per il
pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti
negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio precedente a
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 6 del 28 Gennaio 2012
quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio
2012. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di
amministrazione – avanzo di amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 6.23.57 denominata “Spese
generali, legali, amministrative e diverse” della somma di euro 100.000.000,00 per il
pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota
parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
Art. 2
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2012 che
riporta distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed
i totali delle spese.
Art. 3
Bilancio Pluriennale
1. E’ approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli
esercizi 2013 - 2014.
Art. 4
Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali
1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, Allegato A, la cui copertura è
precostituita dai fondi speciali di cui all’articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo
2000, n. 76).
2. Nel bilancio annuale 2012, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell’elenco
di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti
o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro
2.000.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito,
ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo
delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.
Art. 5
Ricorso al mercato finanziario
1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2012, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per la
realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali
rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (Allegato B)
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al
comma 1 è di euro 144.831.213,90, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite
previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni
di mercato.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1
ottobre 2012.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002) e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare
operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti
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n. 6 del 28 Gennaio 2012
creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziament...