'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI'
Leggi Regionali e Regolamenti
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4
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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 23 FEBBRAIO 2012
“ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE
SCUOLE DI SCI”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art . 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge -
quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina), l’ordinamento della professione di maestro
di sci e l’attività delle scuole di sci nel territorio della Regione.
Art . 2
(Definizione della professione di maestro di sci)
1. E’ definito maestro di sci colui che insegna professionalmente, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche
sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste
di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non
comportano difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda,
piccozza, ramponi.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 15 del 5 Marzo 2012
Art. 3
(Individuazione poli sciistici ed aree sciabili)
1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i poli sciistici e le aree
sciabili nell’ambito del territorio regionale e descrive le caratteristiche dei relativi percorsi
ed itinerari sciistici, in cui è previsto e consentito l’esercizio dell’attività dei maestri di sci,
secondo le varie discipline sciistiche.
2. Il polo di Laceno è individuato quale polo principale della Regione Campania.
Art . 4
(Albo professionale regionale dei maestri di sci)
1. E’ istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, l’albo professionale dei maestri
di sci della Regione Campania.
2. L’albo è suddiviso in elenchi relativi alle varie discipline, abilitazioni, titoli e gradi di
livello conseguiti.
3. L'esercizio della professione di maestro di sci da parte dei soggetti che intendono
esercitare stabilmente la professione nell’ambito del territorio regionale, è subordinato
all’iscrizione nell’albo regionale professionale dei maestri di sci della Regione Campania,
che è tenuto dal rispettivo collegio regionale, sotto la vigilanza della competente struttura
regionale di riferimento.
4. E’ considerata esercizio stabile della professione l’attività esercitata dal maestro di sci,
per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell’arco della stessa stagione.
5. I maestri abilitati all’esercizio della professione svolgono la propria attività
limitatamente all’abilitazione conseguita.
6. L’iscrizione all’albo professionale ha validità triennale ed è rinnovata con la
presentazione del certificato di idoneità psico-fisica, rilasciata da una struttura pubblica
sanitaria o convenzionata riconosciuta, ed a seguito di frequenza di appositi corsi di
aggiornamento professionale.
Art. 5
(Requisiti per l’iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci)
1. Ai sensi della legge 81/91, l’iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (UE) o
cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso con la UE accordi di associazione
o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione di persone;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda sanitaria locale
del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche
temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 15 del 5 Marzo 2012
f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci conseguita con la
frequenza di corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi
esami.
Art. 6
(Abilitazione e aggiornamento professionale)
1. L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci è conseguita con la
frequenza di appositi corsi tecnico–didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi di formazione professionale per i maestri di sci, che precedono l’esame di
abilitazione all’esercizio della professione, a norma dell’articolo 6 della legge 81/91, ed i
corsi di aggiornamento professionale, cui è subordinato il rinnovo dell’iscrizione all’albo, a
norma dell’articolo 11 della medesima legge, sono istituiti dalla Regione, senza alcun
onere a carico del bilancio regionale.
3. La Regione, attraverso le competenti strutture della formazione e del lavoro, definisce
contenuti e modalità di attuazione con apposito provvedimento, acquisito il parere del
collegio regionale dei maestri di sci e in rispondenza ai contenuti ...