'NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE E DEGLI ORTI SOCIALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1996, N.11 (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1987, N.13, CONCERNENTE LA DELEGA IN MATERIA DI ECONOMIA, BONIFICA MONTANA E DIFESA DEL SUOLO)'
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LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 30 MARZO 2012
“NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE
E DEGLI ORTI SOCIALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1996, N.
11 (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1987,
N. 13, CONCERNENTE LA DELEGA IN MATERIA DI ECONOMIA, BONIFICA
MONTANA E DIFESA DEL SUOLO)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.
11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale - attuazione della legge 8 novembre 2000, n.
328), promuove l'agricoltura sociale quale strumento di attuazione delle politiche di cui agli
articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 della medesima legge.
2. La Regione riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere
multifunzionale dell'agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi
sociali, socio-sanitari ed educativi.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 22 del 10 Aprile 2012
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) fattoria sociale, l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui
conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e
di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente e
svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi,
assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in
collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore;
b) orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica che sono
appositamente destinati all'attività agricola.
2. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 3
(Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale)
1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:
a) imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155 (Disciplina
dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) che operano nei settori di
utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del
medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio
statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di
cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo
sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche
sociali secondo le finalità di cui all'articolo 1 che sono condotte secondo criteri di
sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in
rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per
attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali,
unitamente a una o più delle seguenti attività:
1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di
inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi
gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti
dalla normativa vigente;
2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso
assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti
con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;
c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di
salute, ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania
– legge finanziaria regionale 2012).
2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si
impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.
Art. 4
(Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali)
1. E' istituito il registro delle fattorie e degli orti sociali con la funzione di promozione,
coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 22 del 10 Aprile 2012
offerti dalle fattorie e dagli orti sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei
prodotti agricoli.
2. L'iscrizione al registro delle fattorie sociali è consentita...