'NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
7
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 16 APRILE 2012
“NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)
1. E’ istituito il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, destinato al finanziamento
dei progetti relativi all’utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli
immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia
di beni confiscati.
2. Il fondo è utilizzato:
a)
per nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni
confiscati ed effettivamente assegnati, così da garantire il perseguimento delle
finalità previste dalla normativa vigente in merito al riutilizzo dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata;
b)
per il rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni
confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati
per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del
bene confiscato ed assegnato.
3. Le azioni, di cui al comma 2, devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed
economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità
della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 26 del 23 Aprile 2012
stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata.
Art. 2
(Modalità accesso al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)
1. Accedono al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, previsto nell’articolo 1,
mediante annuale avviso pubblico, predisposto per il primo anno entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, i seguenti soggetti:
a) enti territoriali: province, comuni e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni
immobili confiscati;
b) i soggetti previsti dalla normativa vigente in materia di beni confiscati che
hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali;
c) enti, associazioni e cooperative che sono promotori di eventi e
manifestazioni il cui obiettivo specifico sia la valorizzazione del patrimonio
costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Nei criteri di selezione è data priorità ai seguenti requisiti:
a) creazione di reti di partenariato anche attraverso l’istituzione di associazioni
temporanee di scopo;
b) interventi con le politiche di integrazione delle fasce deboli di cui alla legge
regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328);
c) sostenibilità e replicabilità dell'iniziativa.
3. Il limite massimo per ciascuna iniziativa finanziata è, per il primo anno di esercizio della
presente legge, di euro venticinquemila, e per gli anni successivi di euro cinquantamila.
Ogni soggetto non può presentare più di una domanda di finanziamento. Non è esclusa la
partecipazione a più accordi di partenariato del medesimo soggetto.
Art. 3
(Istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione tecnica)
1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e
assegnati ai sensi della normativa vigente in materia di beni confiscati, è istituito un Fondo
di rotazione per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità, nonché per la
progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e
produttivi.
2. Possono accedere al Fondo gli enti territoriali cui sono trasferiti i beni immobili
confiscati.
3. Il Fondo è alimentato con le somme che le province e i comuni, assegnatari del bene,
provvedono a rimborsare all’atto dell’erogazione del finanziamento degli interventi e delle
opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.
4. Le province e i comuni sono tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a
versare al Fondo di rotazione di cui al comma 1, le somme anticipate dalla Regione,
indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere.
5. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto sono determinati annualmente con
delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 26 del 23 Aprile 2012
Art. 4
(Istituzione del Fondo ammortamento prestiti)
1. La Regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento, a carico degli enti
territoriali assegnatari di beni confiscati, per i prestiti contratti per il finanziamento degli
interventi e delle opere di adeguamento strutturale, mediante l'istituzione di un Fondo di
ammortamento prest...