'MODIFICHE ALL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N.1, RECANTE OBIETTIVI DEL CENTRO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
9
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 10 MAGGIO 2012
“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008,
N.1, RECANTE OBIETTIVI DEL CENTRO REGIONALE PER LE ADOZIONI
INTERNAZIONALI”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1)
1. All’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria
2008), sono aggiunti i seguenti commi:
“3bis. Il Centro regionale per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli
enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei
requisiti dell’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia), aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione
delle finalità di tutela dell’infanzia abbandonata e di promozione dell’istituto
dell’adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:
a) realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali,
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 31 del 14 Maggio 2012
europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a
distanza finalizzati a promuovere l’interscambio e la cooperazione tra i soggetti
che operano nel settore dell’adozione internazionale e della protezione dei minori
nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;
b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere
formativo per gli operatori del settore, con la Commissione per le adozioni
internazionali di cui all’articolo 38 della legge 184/1983, con i servizi, le
associazioni familiari e le autorità giudiziarie minorili;
c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle
finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;
d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni,
anche in raccordo con i tribunali per i minorenni, e, in tale ambito, segnalazione
al Centro regionale per le adozioni internazionali sul funzionamento delle
strutture e dei servizi attivi nel territorio;
e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di
protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi territoriali anche
con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un
supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del
Centro regionale per le adozioni internazionali.
3ter. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 31 del 14 Maggio 2012
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.
Articolo 31: “Centro regionale per le adozioni internazionali”.
“1. Presso l'assessorato alle politiche sociali della regione Campania è istituito il Centro regionale
per le adozioni internazionali con il compito di promuovere la semplificazione delle procedure di
adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del
delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da
accogliere.
2. Il Centro è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, avvalendosi esclusivamente di
personale regionale e senza costi aggiuntivi, opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori,
con il sistema dei servizi tutoriali e con la commissione nazionale per le adozioni internazionali e
gli enti accreditati.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro sono definiti nello statuto approvato dalla Giunta
regionale previo parere della commissione consiliare competente, reso ai sensi dell'articolo 1 della
legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 31 del 14 Maggio 2012
Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania -
Legge finanziaria 2008”), così come risulta modificato dalla legge regionale s...