REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO N. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2007, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2007), PER LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE AGRARIE A RISCHIO DI ESTINZIONE
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
6
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
REGOLAMENTO 3 luglio 2012, n. 6
Regolamento di attuazione dell’articolo n. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria
regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione
LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 95 del 13/03/2012;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 Giugno 2012
EMANA
il seguente Regolamento :
Art. 1
(Finalità ed oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 19
gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania - Legge Finanziaria regionale 2007), di seguito denominata legge regionale, recante
norme per la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di
estinzione.
2. Sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, ai fini di cui al comma 1:
a) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni autoctoni del territorio campano;
b) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni che, seppure di origine esterna al territorio
campano, sono stati introdotti da almeno cinquanta anni ed integrati tradizionalmente nella sua
agricoltura;
c) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni derivanti dalle risorse genetiche autoctone
di cui alle lettere a) e b) per selezione massale;
d) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente
scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, banche del
germoplasma, pubbliche o private, università, centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i
quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
Art. 2
(Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche)
1. Ai sensi dell’articolo 33 comma 2 della legge regionale, è istituita la rete di conservazione e sicurezza
delle risorse autoctone, di seguito denominata rete regionale, gestita e coordinata dalla struttura
amministrativa competente in agricoltura.
2. Fanno parte di diritto della rete regionale i coltivatori custodi di cui all’articolo 5 e le banche regionali
del germoplasma di cui all’articolo 4.
3. Oltre ai soggetti di cui al comma 2 possono aderire alla rete i Comuni, le Comunità montane, gli Enti
parco, le Istituzioni di ricerca e sperimentazione, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli
od in forma associata in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 comma 3, ubicati o aventi almeno
una sede operativa nel territorio della regione.
4. I soggetti aderenti alla rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse
genetiche di interesse agrario a rischio di estinzione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e
ad incentivarne la diffusione.
5. I soggetti di cui all’articolo 2 comma 3 che intendono aderire alla rete devono presentare apposita
domanda alla struttura amministrativa competente in agricoltura, indicando la risorsa genetica per la
cui conservazione si richiede l’adesione.
Art. 3
(Circolazione di materiale genetico)
1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, è consentita, tra i soggetti aderenti alla
rete regionale, la circolazione e la diffusione senza scopo di lucro ed in ambito locale, di modiche
quantità di materiale genetico, volte al recupero, al mantenimento ed alla riproduzione di varietà e
razze locali a rischio di estinzione iscritte al repertorio regionale di cui all’articolo 7. In nessun caso gli
scambi possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa
comunitaria in materia.
2. La struttura amministrativa competente in agricoltura entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, nel rispetto della legislazione nazionale, sentita la Commissione tecnico-
scientifica di cui all’art. 8, definisce le modalità di circolazione del materiale genetico e, con
riferimento alle singole varietà, la modica quantità e l’ambito locale.
3. Gli aderenti alla rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettale su di una
varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel repertorio regionale oppure su materiale
biologico da questa derivante, devono richiedere preventiva autorizzazione alla struttura
amministrativa competente in...