REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2006, N. 9 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AGRICOLTURA INTEGRATA IN CAMPANIA) ' CON ALLEGATO
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
7
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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REGOLAMENTO 3 luglio 2012, n. 7
Regolamento attuativo della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione
dell’agricoltura integrata in Campania) – con allegato.
LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2012;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 Giugno 2012
EMANA
il seguente Regolamento :
Art. 1
(Oggetto)
1.
La Regione Campania promuove e valorizza la produzione agricola ed alimentare integrata e
disciplina con il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 marzo
2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione dell’agricoltura integrata in Campania):
a) le modalità di funzionamento dell’Elenco Regionale delle Aziende agricole di agricoltura
Integrata (ERAI);
b) le modalità di accesso e di utilizzo del marchio collettivo denominato “iQ Integrato è qualità”
che serve a contraddistinguere e tutelare i prodotti agricoli ed alimentari ottenuti rispettando
le tecniche di produzione integrata;
c) le attività di controllo esercitate dagli organismi autorizzati dalla Regione Campania;
d) le attività di vigilanza espletate dalla Regione;
e) le attività di autocontrollo a carico dei soggetti che hanno ottenuto la concessione d’uso del
marchio.
2.
Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli e zootecnici ottenuti nel rispetto dei
disciplinari di agricoltura integrata approvati dalla Giunta regionale della Campania, ai sensi
dell’articolo 3 della legge regionale 9/2006.
1
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) disciplinari di agricoltura integrata: i documenti di cui all’articolo 3 della legge regionale
9/2006, di seguito indicati come disciplinari di produzione integrata, che contengono le norme
generali e le schede tecniche distinte per singola coltura e per allevamento, nelle quali sono
indicati i mezzi tecnici e le tecniche di produzione da adottare affinché il prodotto ottenuto
possa essere contraddistinto con il marchio collettivo denominato “iQ integrato è qualità” di
cui all’articolo 5 della legge regionale 9/2006;
b) concessionario: persona fisica o giuridica che, impegnandosi a rispettare le condizioni
previste dalla legge regionale 9/2006 e dal presente regolamento, ottiene in concessione
dalla Regione Campania l’uso del marchio collettivo;
c) organismo di controllo (di seguito Odc): soggetto terzo, rispondente ai criteri stabiliti
dall’articolo 8 della legge regionale 9/2006, che svolge attività di controllo sui concessionari;
d) controllo: attività di riscontro e di documentazione esercitata dall’Odc autorizzato nei confronti
dei concessionari, al fine di accertare e riconoscere la conformità del prodotto al disciplinare
di produzione integrata;
e) certificato di conformità aziendale: documento prodotto dall’OdC che dichiara il possesso da
parte del richiedente dei requisiti previsti dal presente regolamento ed attesta la conformità
delle produzioni ai disciplinari di produzione integrata;
f)
vigilanza: attività di riscontro “a campione” o “mirata”, esercitata dai competenti uffici
regionali, per verificare l’efficacia del sistema di controllo;
g) rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una
sostanza destinata a far parte di un alimento mediante tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione;
h) manuale di qualità: documento in cui si evidenzia come i singoli processi aziendali siano
svolti secondo i principi di qualità contenuti nei corrispondenti punti della norma UNI CEI EN
45011 del 1 marzo 1999;
i)
piano “tipo”di controllo (di seguito PTC): specifico schema di controllo predisposto per le
produzioni integrate.
Art. 3
(Il marchio)
1.
Il marchio collettivo “iQ integrato è qualità” è costituito da un’immagine grafica (logo), dal testo di
denominazione “iQ integrato è qualità” e dalla dicitura “Prodotto da agricoltura integrata”.
2.
Il segno grafico è rappresentato dalle lettere “iQ” dove una foglia si fonde con la lettera “Q” e su
questa si posa una coccinella, simbolo della natura pulita e di un prodotto ottenuto rispettando
l’ambiente. I colori dello sfondo sono il verde di un prato e l’azzurro del cielo pulito.
3.
Le caratteristiche tecniche del logo sono definite nell’allegato al presente regolamento.
4. La massima riduzione ammessa del marchio collettivo è pari a 20 mm.
5.
Nell’etichetta del prodotto, oltre al marchio, può essere apposta una dicitura relativa al luogo ...