'MODIFICHE LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
11
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 10 MAGGIO 2012
“MODIFICHE LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSORZI DI
BONIFICA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1
1. La legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria
regionale 2012), è così modificata:
a)
il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
“7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’ammontare del fondo per le risorse finanziarie
destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività del personale del comparto della Giunta regionale è pari a quello
dell’anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti anni, in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell’articolo
9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Il fondo così determinato è
comprensivo comunque delle economie previste dall’articolo 17, comma 5, del
CCNL 1 aprile 1999.”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 31 del 14 Maggio 2012
b)
al comma 8 dell’articolo 23 le parole ”Nelle more dell’approvazione
dell’ordinamento del Consiglio regionale,” sono soppresse;
c)
al comma 30 dell’articolo 52 le parole “31 marzo 2012” sono sostituite dalle
seguenti “31 dicembre 2012".
Articolo 2
Altre modifiche legislative
1. Al comma 206 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione
Campania - legge finanziaria regionale 2011), la parola “dodici” è sostituita dalla seguente
“ventiquattro”.
2. L’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della
normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro), è così modificato:
a)
al comma 5, le parole “dipartimenti autonomi” sono sostituite dalle seguenti
“strutture autonome”;
b)
al comma 7, lettera a), la parola “tre” è sostituita dalla seguente “cinque” e dopo
la parola “componenti,” sono aggiunte le seguenti “nel rispetto delle pari
opportunità,”.
3. L’articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e
riserve naturali in Campania), è così modificato:
a)
al comma 3 dopo la parola “provinciale” sono soppresse le seguenti “,Consigliere
Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti”;
b)
al comma 4, le parole da “Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti
che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica
Amministrazione.” sono soppresse.
4. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria
anno 2009), è abrogato.
5. Al comma 7 dell’articolo 35 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del
servizio sanitario regionale), dopo la parola “atti.” sono aggiunte le seguenti “Il
commissariamento delle Aziende sanitarie locali, se non effettuato con atto del governo
nazionale, è atto straordinario di amministrazione e non rinnovabile. Al fine di garantire
trasparenza ed informazione sugli atti adottati, è istituita, d’intesa con la Commissione
consiliare competente in materia di sanità e su disposizione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, una Commissione paritetica di monitoraggio e controllo sugli atti
adottati.”.
6. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20
(Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania
impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e
del Febbraio 1981), la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente “settantadue”.
7. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento
contabile della regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000,
n. 76), è sostituito dal seguente:
“3. Il Presidente del Consiglio regionale chiede agli uffici della Giunta regionale
competenti in materia di finanze e bilancio una relazione tecnica sulle proposte ed i
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 31 del 14 Maggio 2012
progetti di legge d’iniziativa consiliare. Gli uffici predetti forniscono la relazione entro
e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.”.
Articolo 3
Trasferimento di personale
1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica previsti dalla ...