'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 23, COMMA 10 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 ' 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) E DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1994, N. 32 (DECRETO LEGISLATIVO 30-12-1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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14
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LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 15 GIUGNO 2012
“INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 23, COMMA 10 DELLA
LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE
CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) E DELL’ARTICOLO 18,
COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1994, N. 32 (DECRETO
LEGISLATIVO 30-12-1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,
RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Limitazione di applicabilità)
1. L’articolo 23, comma 10 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione
Campania – legge finanziaria regionale 2012), il quale stabilisce che il personale, di
cui all’articolo 3, comma 112 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008),
in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 39 del 25 Giugno 2012
Commissariato di Governo, in base all’articolo 9, comma 6 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso nei ruoli della
Giunta regionale della Campania, a domanda e nei limiti dei posti in organico, si
applica esclusivamente al personale delle Poste Italiane, di cui all’articolo 21, comma
1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
2. Il capitolo relativo alla copertura finanziaria, di cui all’articolo 23, comma 10 della
legge regionale 1/2012, è invariato.
Art.2
(Interpretazione autentica dell’articolo 18 comma 2 della legge regionale 32/1994)
1. Il comma 2, dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto
legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del
servizio sanitario regionale) si interpreta, quanto al richiamo ai modi e ai termini
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e in
particolare al requisito di cui all’articolo 3 bis, comma 3, lettera b) del predetto
decreto, nel senso che “per esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita’ delle risorse umane,
tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso”
deve intendersi esclusivamente l’esperienza derivante da incarichi dirigenziali
esercitati in base a rapporti di lavoro dipendente e non esperienze lavorative relative
ad attività libero professionali e a quelle di mera consulenza.
Art.3
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
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n. 39 del 25 Giugno 2012
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012
e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.
Articolo 23: “Disposizioni in materia di personale regionale”.
Comma 10: “10. Ai sensi e per l'effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2008), il personale di cui
all'articolo 3, comma 112, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31
dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all'articolo 9, comma 6, dell'ordinanza
della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso, a domanda e nei
limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova
copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01”.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria ...