'MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEL WELFARE REGIONALE E DEI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
15
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LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 6 LUGLIO 2012
“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E LA
MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEL WELFARE REGIONALE E
DEI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 11/2007)
1.La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 le parole "che definisce principi di
indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema
integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari" sono sostituite dalle
seguenti:
"che definisce i principi di coordinamento per la programmazione e la
realizzazione del sistema integrato di interventi socio-sanitari, nonché gli
indirizzi per la redazione e la presentazione dei Piani di zona di ambito";
b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
“d) disciplina, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le
condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per
l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che
provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema
integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio;
2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in
applicazione delle disposizioni della presente legge;
3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali
da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le
condizioni di tutela dei cittadini;
4) prevedere strumenti di verifica dell’efficienza, dell'efficacia e dell'economicità
dei servizi erogati;
5) garantire l’omogeneità territoriale;
6) garantire la qualità dell’offerta dei servizi;”;
c) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente:
“f bis) istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, che è parte
integrante del fondo sociale regionale previsto dall’articolo 50, anche quale
strumento finalizzato a finanziare i PTRI sostenuti con i BdS di cui all’articolo 46
della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;”;
d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole "delle istituzioni" sono
inserite le seguenti: "e aziende";
e) alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 8 le parole ", ai sensi dell'articolo 46," sono
soppresse;
f) alla fine della lettera t) del comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunte le parole: "e con
gli indirizzi per la redazione e la presentazione dei piani";
g) alla lettera f) dell'articolo 9 dopo le parole "delle istituzioni" sono inserite le seguenti:
"e aziende";
h) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 le parole "e modalità di gestione" sono
sostituite dalle seguenti: "per l’esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione
degli interventi”;
i) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:
"c) istituiscono il fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis e si dotano degli
strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di
valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;
l) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole "del fondo" è inserita la
seguente: "unico";
m) al numero 1) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 le parole "gli articoli 43 e"
sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo";
n) il numero 3) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
"3) alle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di
valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo n. 286/1999”;
o) alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti parole:
"e della sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività";
p) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 le parole "in caso di accertata inadempienza
dei contenuti della carta dei servizi di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti:
"previste dall'articolo 48 bis";
q) alla fine del co...