'NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO IN FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
16
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LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 6 LUGLIO 2012
“ NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO IN FAVORE DEI
GIOVANI PROFESSIONISTI ”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina le agevolazioni in favore dei giovani professionisti nel campo delle
professioni intellettuali.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per “professione intellettuale”, l’attività economica, anche organizzata in forma
associata o societaria, diretta al compimento di atti ed alla prestazione di servizi o di
opere in favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro
intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente;
b) per “professione di interesse generale”, la professione di cui al titolo II del libro
quinto del codice civile, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di
specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l’iscrizione ad un albo, previo
superamento di un esame di Stato ed il possesso degli altri requisiti stabiliti
dall’ordinamento di categoria;
c) per “professione riconosciuta”, la professione di cui al titolo III del libro quinto del
codice civile;
d) per “libero professionista”, colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del
titolo III del libro quinto del codice civile, anche in regime convenzionato se previsto
dalla legislazione speciale;
e) per “professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle forme del
lavoro subordinato;
f) per “professionista”, il libero professionista e il professionista dipendente;
g) per “categoria”, l’insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione
con lo stesso titolo professionale;
h) per “esercizio professionale”, l’esercizio della professione;
i) per “prestazione professionale”, la prestazione del professionista in qualunque forma
esercitata;
l) per “legge”, la legge e gli atti equiparati dello Stato;
m) per “ordinamento di categoria”, le disposizioni normative che regolano competenze,
condizioni, modalità e compensi per l’esercizio della professione di interesse generale;
n) per “ordine professionale”, il consiglio nazionale e gli ordini territoriali;
o) per “consiglio nazionale”, il consiglio nazionale dell’ordine professionale;
p) per “esame di Stato”, l’esame, anche in forma di concorso, previsto per l’accesso alle
professioni ai sensi del comma 5 dell’articolo 33, della Costituzione;
q) per “consiglieri”, i membri dei consiglio nazionale e del consiglio dell’ordine
territoriale;
r) per “associazioni”, le associazioni tra professionisti;
s) per “sindacati”, i sindacati dei professionisti;
t) per “giovani professionisti”, gli iscritti agli albi o alle associazioni professionali, con
meno di cinque anni di esercizio dell’attività professionale;
u) per “dominus”, il professionista titolare dell’attività professionale presso cui è
esplicato il tirocinio del praticante.
Art. 3
Finalità
1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano le professioni nell’ambito della
Regione per:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
a) garantire e tutelare, in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, la concorrenza;
b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa
prioritaria dell’economia e della conoscenza;
c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, le sue libertà e dignità, nonché
l’effettiva partecipazione dei professionisti all’organizzazione politica, economica e
sociale del territorio regionale;
d) agevolare e favorire l’esercizio della professione da parte dei giovani professionisti,
anche attraverso la promozione delle aggregazioni professionali.
2. La Regione promuove ed adotta iniziative finalizzate ad agevolare l’ingresso nella
professione di giovani meritevoli e in situazioni di disagio economico mediante l’istituzione
di un fondo di euro 50.000,00 (cinquantamila euro) per l’anno finanziario 2012 per borse di
studio, nonché mediante agevolazioni fiscali per l’inizio dell’attività, limitatamente alle
previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale.
Art. 4
Istituzione della delega per il lavoro autonomo professionale
1. Per conseguire le finalità della presente legge, secondo le procedure normative e
regolamentari vigenti, il Presidente della Giunta regionale assegna una specifica delega.
Art. 5
Aggregazioni e associazioni tra professionisti
1. Per svolgere in comune l’attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti
possono costituire tra loro aggregazioni o associazioni. La Regione favorisce i processi
aggregativi tra giovani professionisti media...