'INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998, N. 16 (ASSETTO DI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE) E MODIFICHE ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2011, N.1 CONCERNENTI IL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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17
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LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 6 LUGLIO 2012
“INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998, N. 16 (ASSETTO
DI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE) E MODIFICHE
ALL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2011, N. 1 CONCERNENTI
IL
TERMINE
DELLA
PRESENTAZIONE
DELLE
ISTANZE
PER
LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Meccanismi di riacquisizione)
1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n.16 – (Assetto dei Consorzi per le
Aree di Sviluppo Industriale) è inserito il seguente :
“ Art. 10 bis (Riacquisizione)
1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno
beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dell'ASI di
suoli acquisiti attraverso procedure espropriative è consentita la cessione ad un
soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze previo parere positivo
espresso dall'ASI competente su un piano industriale di insediamento di attività
sostitutiva.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
2. La cessione resta vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei
tempi previsti dal piano industriale validato dall'ASI.
3. Decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività produttiva senza che la
medesima sia stata ripresa, ovvero senza che sia in atto un progetto di
ristrutturazione o riconversione documentato, ovvero che si sia attivata una
diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale comunque
soggetta al parere positivo espresso dall’ASI competente sulla base del Piano
Industriale, ovvero non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di
cessione per altra iniziativa produttiva, le ASI competenti per territorio hanno la
facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati
attraverso procedura espropriativa.
4. Le riacquisizioni, in aderenza alle originarie previsioni del Piano Regolatore
Generale ASI che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate
opera di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a richiesta dell'ASI competente.
5. I regolamenti consortili relativi all'assegnazione di suoli industriali
prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per
iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essa
insediata, rientrano nella piena disponibilità della stessa ASI per la loro
assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo
ristoro all'originario assegnatario o chi a questo sia subentrato nel titolo di
proprietà soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli,
senza alcuna maggiorazione.
6. Se i suoli sono stati edificati, l’indennità da corrispondere è determinata con i
criteri e le modalità previsti dal comma 3 dell’articolo 63 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad
attività industriale originariamente acquisiti da soggetto pubblico diverso dalle
ASI in aree industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza
gestionale delle ASI. Si applicano, inoltre, nei casi in cui la cessazione della
produzione industriale riguardi aziende per le quali sia intervenuta la
dichiarazione di stato fallimentare e, per quanto compatibili, ai suoli ceduti e da
cedere per attività manifatturiere in aree PIP da parte dei Comuni che si sono
avvalsi, per l'acquisizione degli stessi, delle procedure espropriative.
8. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà
od a qualunque titolo e che insistono su aree ASI, sono trasferiti ai Consorzi ASI
competenti per territorio per il riutilizzo nel rispetto dei compiti istituzionali. I
Consorzi ASI devono relazionare alla Regione in ordine all’utilizzo dei detti beni
entro dodici mesi dal trasferimento.
9. I Consorzi ASI che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
nel possesso di impianti, di cui al piano triennale di sviluppo approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1984 ai sensi dell’articolo 4
della legge 18 aprile 1984 n. 80 (Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed
accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni) hanno diritto di acquisire a titolo gratuito la
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
proprietà dei predetti impianti. La Regione provvede al trasferimento entro
novanta giorni dalla richiesta formale presentata dagli stessi Consorzi. ”
Art. 2
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 1/2011)
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