'CRITERI DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
18
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LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 6 LUGLIO 2012
“CRITERI DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE
LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32)
1. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è cosi modificata:
a)
al comma 2 dell’articolo 18 le parole “dal decreto legislativo 20 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti
“dall’articolo 18 bis”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
b)
dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
“Art.18 bis (Norme in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende e
Istituti del servizio sanitario regionale)
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell’incarico di
direttore generale, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, delle
aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la
Regione emette appositi avvisi per la presentazione di manifestazioni di interesse,
cui possono partecipare esclusivamente le persone che sono in possesso
dell'iscrizione nell’Elenco unico regionale degli idonei istituito con la deliberazione
di Giunta regionale 2 agosto 2010, n. 575, di seguito denominato “Elenco”.
2. Al fine dell’aggiornamento dell’Elenco, la Giunta regionale emette
periodicamente un avviso pubblico per l’inserimento nell’Elenco medesimo dei
candidati in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 3-bis, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L’iscrizione nell’Elenco avviene
all’esito della valutazione della idoneità alla nomina di direttore generale effettuata
dalla commissione di cui al comma 4.
3. La Giunta regionale nomina i direttori generali tra gli aspiranti indicati dalla
commissione tecnica a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti
dagli idonei che hanno presentato manifestazione di interesse di cui al comma 1.
4. La commissione tecnica incaricata di effettuare le valutazioni di cui ai commi 2 e 3
è composta da:
a) un dirigente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
b) un dirigente appartenente all’avvocatura regionale;
c) tre componenti scelti con sorteggio pubblico tra i docenti ordinari di diritto ed
economia (diritto pubblico, diritto amministrativo, economia politica, politica
economica ed economia aziendale) delle università della Campania.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è adottato un disciplinare, da sottoporre
all’approvazione della maggioranza qualificata del Consiglio regionale, con le
modalità di espletamento della procedura di cui al presente articolo, compreso le
modalità di nomina della commissione di cui al comma 4, fermo restando, per le
aziende ospedaliere indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n.517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed università), quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 4, comma 2 del medesimo decreto,
nel rispetto del principio di leale collaborazione. Fino all’approvazione del
disciplinare la nomina dei direttori generali è comunque disposta tra le persone
iscritte nell’Elenco di cui al comma 1 che decadono dopo sessanta giorni dalla
pubblicazione del disciplinare.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 42 del 9 Luglio 2012
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale.”.
Articolo 18: “Direttore generale”.
“1. Il direttore generale:
a. ha la rappresentanza legale dell'azienda;
b. esercita tutti i poteri di gestione di cui al comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e
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