' ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
19
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 10 LUGLIO 2012
“ ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE
CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione e finalità del Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania)
1. La presente legge istituisce il Registro Tumori di Popolazione della Regione
Campania, di seguito denominato “Registro Tumori della Regione Campania”, con una
copertura territoriale estesa a tutte le Province.
2. Le finalità programmatiche del Registro Tumori della Regione Campania sono così
definite:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 44 del 16 Luglio 2012
a) realizzare la raccolta, l’elaborazione e la registrazione di dati statistici
completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici
fonti di flussi informativi in campo sanitario, per incidenza, prevalenza e
sopravvivenza, secondo l’andamento spaziale e temporale, dei casi di tumore
anche infantili che si verificano nella popolazione della Regione Campania;
b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali
ed internazionali, di ricerca anche traslazionale in oncologia;
c) essere di supporto per Piani regionali per le cure palliative e terapia del dolore;
d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione dell’appropriatezza dei
trattamenti terapeutici in oncologia, alla rilevazione di eventuali differenze
nell’accesso alle cure erogate al paziente oncologico, in relazione alle
condizioni socio-economiche e all’area geografica di provenienza, ed alla
valutazione di interventi di prevenzione oncologica mirata;
e) essere strumento di monitoraggio sull’efficacia dei programmi di screening
oncologici, tradizionali e sperimentali attivi ed operativi presso le Aziende
sanitarie locali della Regione Campania;
f) essere strumento per gli studi epidemiologici finalizzati all’analisi dell’impatto
dell’ambiente sulla incidenza della patologia oncologica, attraverso uno studio
integrato matrici ambientali-matrici umane;
g) realizzare un’informazione continua e completa nei confronti della popolazione
della Regione Campania.
3. Le informazioni che provengono dalla rete regionale del registro dei tumori
rappresentano il presupposto fondamentale per la programmazione sanitaria regionale
in campo oncologico.
Art. 2
(Organizzazione territoriale e gestione del Registro Tumori della Regione Campania)
1. Il Registro Tumori della Regione Campania è composto da sette Registri Tumori e
da un unico Registro Tumori Infantile.
2. I sette Registri Tumori, di cui quattro provinciali e tre subprovinciali, di seguito
denominati “Registri Tumori provinciali e subprovinciali”, sono costituiti uno per
ciascuna Asl della Regione Campania e sono così distribuiti:
a) tre subprovinciali per Napoli;
b) uno provinciale per Caserta;
c) uno provinciale per Salerno;
d) uno provinciale per Benevento;
e) uno provinciale per Avellino.
3. I Registri Tumori provinciali e subprovinciali sono allocati presso il Dipartimento
di Prevenzione delle Asl della Regione Campania.
4. Per i fini di cui all’articolo 1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori
provinciale e subprovinciale è affidata ad una unità operativa dedicata e strutturata
presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Asl della Regione Campania.
5. Il Registro Tumori Infantile provvede alla registrazione dei dati relativi agli
ammalati di tumore della Regione Campania per la fascia di età 0/19 anni, è allocato
presso il Dipartimento di Prevenzione di una Asl della Regione Campania ed è affidato
alla gestione di un’unità operativa dedicata e strutturata.
6. Le attività di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro
Tumori Infantile hanno carattere continuativo.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 44 del 16 Luglio 2012
7. Per facilitare l’interscambio, anche a livello nazionale, dei flussi informativi tra i
diversi Registri Tumori secondo quanto indicato dal Piano Oncologico Nazionale
(PON) 2010-2012, ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro
Tumori Infantile provvedono ad accreditarsi presso l’Associazione Italiana Registri
Tumori (AirTum ONLUS) per inserire i dati prodotti nella banca dati AirTum (AirTum
BD), secondo procedure tecniche indicate nei protocolli AirTum sulla definizione
delle norme di accesso alla AirTum BD.
Art. 3
(Fonti dei flussi informativi sui dati degli ammalati di tumore)
1. I Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed il Registro Tumori Infantile
procedono alle attività di rilevamento, elaborazione e registrazione dei dati individuali,
sanitari e amministrativi, sugli ammalati di tumore, attraverso l’utilizzo delle seguenti
fonti di flussi informativi in campo sani...