'TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
20
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-
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-
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LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 10 LUGLIO 2012
“TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
Definizioni e disciplina generale
Art. 1
(Definizione)
1. La presente legge, in attuazione del Testo Unico dell'apprendistato approvato con il decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1,
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), disciplina, per gli aspetti di competenza
regionale, il contratto di apprendistato.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 44 del 16 Luglio 2012
c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
d) apprendistato per i lavoratori in mobilità, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 167/2011.
Art. 2
(Disciplina generale dell'apprendistato e degli aspetti formativi)
1. La disciplina del contratto di apprendistato di cui al decreto legislativo 167/2011, come
definita dagli accordi interconfederali, ovvero dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo 167/2011 e nel rispetto delle previsioni
di cui alle lettere da a) ad m) del medesimo articolo, è integrata dalle successive disposizioni per
quanto di competenza regionale.
2. La Regione Campania riconosce il valore formativo dell'azienda per lo svolgimento delle
attività formative formali e non formali e sostiene la bilateralità attraverso il finanziamento dei
percorsi formativi aziendali organizzati dalle associazioni di categoria datoriali e sindacali,
comparativamente più rappresentative o dagli Enti bilaterali. Se i relativi corsi sono organizzati in
almeno tre province e prevedono un contributo economico pari ad almeno il cinquanta per cento
degli oneri complessivi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti, l'attività di
formazione esterna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta ad ottanta
ore.
3. Per il solo contratto di apprendistato professionalizzante, previa certificazione regionale che
nella provincia in cui ha sede il datore di lavoro non sono tenuti corsi per l'acquisizione delle
competenze trasversali necessarie al conseguimento della qualifica richiesta a fini professionali e
salvo quanto previsto negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi di categoria,
l'impresa può erogare la formazione esclusivamente aziendale previa attestazione, ad opera delle
associazioni di categoria comparativamente più rappresentative ovvero dei competenti Enti
bilaterali, della presenza in azienda della necessaria logistica, delle necessarie competenze
formative relative agli apprendimenti non formali nel contesto lavorativo, delle competenze
formali di base, delle risorse tecnico-professionali idonee ad erogare la formazione interna al
contesto lavorativo, delle competenze funzionali ai percorsi di apprendimento in apprendistato.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, prevede l'erogazione di un
incentivo economico per i datori di lavoro che non si avvalgono della facoltà di recesso al
termine del periodo formativo del contratto.
TITOLO II
Disciplina delle tipologie del contratto di apprendistato
Art. 3
(Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)
1. Il contratto di apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale può
essere stipulato in tutti i settori di attività, con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e
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n. 44 del 16 Luglio 2012
non abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di età, anche con funzione di assolvimento
dell'obbligo di istruzione ed al fine del recupero del fenomeno della dispersione scolastica.
2. La durata del contratto coincide con quella occorrente per il rilascio della qualifica o del
diploma da conseguire, nei limiti dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 167/2011.
3. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, regolamenta, con atto
amministrativo, i profili formativi regionali, compreso il monte ore di formazione formale esterna
od interna, richiesti, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. In fase di prima attuazione trova applicazione quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 27 luglio 2011 (Schema di accordo tra il
Ministro dell’i...