'NORME PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)'
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cr
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22
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LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 21 LUGLIO 2012
“NORME PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER
L’ACCOGLIENZA E L’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 DELLA
REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Principi)
1. La Regione Campania, in attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2007, n. 1350/2007, riconosce che ogni forma di persecuzione rivolta al genere
femminile che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o di
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 47 del 30 Luglio 2012
qualunque tipo dirette a provocare sofferenza alla donna, includendo tra tali azioni anche le
minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata che nella pubblica,
rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla dignità,
all’integrità fisica e psichica e costituisce una minaccia per la salute e la sicurezza.
Art. 2
(Finalità)
1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e dei principi dell'articolo 1,
disciplina gli interventi previsti dall'articolo 29 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11
(Legge per la dignità e la cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2
(Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), promuovendo l'integrazione della
rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della
violenza di genere.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove politiche specifiche attraverso gli
strumenti di programmazione sociale e sanitaria.
Art. 3
(Integrazione servizi territoriali antiviolenza di genere)
1. Ai fini dell'integrazione delle strutture e delle attività per la prevenzione, l'assistenza e il
contrasto della violenza di genere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente della giunta regionale, d'intesa con l'assessore alla sanità e alle
politiche sociali, individua il Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali.
2. Il Centro regionale ha il compito di sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate
all'ottimizzazione degli interventi di presa in carico delle donne vittime della violenza di genere e
a creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del
territorio.
3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, sono confermate in capo al Presidio
ospedaliero San Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del
distretto 26, dell'Azienda sanitaria locale NA1, le funzioni di Centro regionale di coordinamento
della rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità della donna vittima della violenza di genere, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali,
stabilisce con regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal Garante per la
protezione dei dati personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica.
5. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il
bilancio regionale.
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n. 47 del 30 Luglio 2012
6. Al responsabile e ai referenti del Centro di coordinamento non è attribuito alcun tipo di
compenso, rimborso o indennità di natura equivalente.
Art. 4
(Osservatorio regionale della rete antiviolenza)
1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è istituito, presso la struttura amministrativa
regionale competente, l'Osservatorio regionale della rete antiviolenza, di seguito denominato
Osservatorio.
2. L'Osservatorio realizza il monitoraggio, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati delle
strutture di cui alla legge regionale 2/2011 e di cui all'articolo 3 sul fenomeno della violenza di
genere, per costruire una sinergia tra i soggetti coinvolti in modo da sviluppare e armonizzare le
varie metodologie di intervento adottate sul territorio.
3. L'Osservatorio supporta:
a) l'assessorato regionale alla sanità e alle politiche sociali a sviluppare procedure e linee
guida operative condivise per l...