'MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1994, N. 32 (DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RIORDINO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) ED ALLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2011, N. 4 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA ' LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)'
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cr
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23
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LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 21 LUGLIO 2012
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1994, N. 32 (DECRETO
LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI, RIORDINO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) ED ALLA LEGGE
REGIONALE 15 MARZO 2011, N. 4 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE
CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32)
1. La legge regionale 3 novembre 1994 n. 32 (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio Sanitario Regionale), è così
modificata:
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n. 47 del 30 Luglio 2012
a) al comma 14 dell’articolo 6, dopo la parola “Sires.” sono aggiunte le seguenti: “La
Giunta regionale adotta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative,
senza oneri aggiuntivi, il Piano Trauma Campania.”;
b) al comma 14 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente: “14 bis. Allo scopo di garantire
interventi tempestivi ed efficaci a persone colpite da arresto cardiaco, le aziende
sono obbligate a dotarsi almeno di un defibrillatore semiautomatico esterno nei
luoghi di grande affluenza, così come definito dall’allegato A del decreto del
Ministro della salute del 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle
modalità di diffusione dei defribillatori automatici esterni di cui all’articolo 2,
comma 46, della legge n. 191/2009). La mancata osservanza di tale disposizione è
sanzionata con la chiusura di almeno 15 giorni dell’attività esercitata.”;
c) il comma 4 dell’articolo18 è così sostituito: “4. Il rapporto di lavoro del direttore
generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con un contratto di durata
triennale, disciplinato dall’articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 502/92
ed è rinnovabile.”;
d) al comma 4 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente: “4 bis. L’incarico di direttore
generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico ha durata triennale ed è rinnovabile.”;
e) al comma 9 dell’articolo 18 dopo le parole “del comune” sono aggiunte le seguenti:
“e trasmessi, entro una settimana dalla loro adozione, alla Commissione consiliare
permanente in materia di sanità e sicurezza sociale.”;
f) al comma 10 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente: “10 bis. La Commissione
nominata con decreto del Presidente della giunta regionale del 25 giugno 2012, n.
179 è incaricata inoltre di procedere alla valutazione dei requisiti dei direttori
generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, in attuazione
dell’articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2012, n. 14 (Interpretazione
autentica dell'articolo 23, comma 10 della legge regionale 1/2012 e dell'articolo
18, comma 2 della legge regionale 32/1994).”;
g) il comma 3 dell’articolo 20 è così sostituito: “3. Nelle Aziende sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del
sindaco previste al comma 2 sono svolte dalla conferenza dei sindaci dei comuni
ricompresi nell’ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, costituita
nel suo seno da cinque componenti nominati dalla stessa conferenza.”;
h) il comma 4 dell’articolo 20 è così sostituito: “4. I nominativi dei componenti del
comitato di rappresentanza sono comunicati, nei successivi dieci giorni dalla loro
designazione da parte della conferenza dei sindaci, alla Regione che provvede, con
decreto del Presidente della giunta regionale, alla istituzione del comitato di
rappresentanza per ciascuna Azienda sanitaria locale ed alla notifica del decreto al
Direttore generale e ai nominati componenti .”;
i) il comma 5 dell’articolo 20 è così sostituito: “5. Il comitato di rappresentanza, così
costituito, è convocato e presieduto dal sindaco o un suo delegato del comune che
ha il maggior numero di abitanti.”;
l) il comma 6 dell’articolo 20 è così sostituito: “6. Fermo restando quanto previsto dal
comma 5, per la disciplina delle modalità di convocazione della conferenza, della
validità della seduta, della procedura di voto, si applicano le disposizioni statutarie
e regolamentari del consiglio comunale con il maggior numero di abitanti.”;
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n. 47 del 30 Luglio 2012
m) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 20 sono abrogati;
n) il comma 10 dell’articolo 20 è così sostituito: “10. I componenti delegati del
comitato di rappresentanza decadono allorché decade il sindaco del rispettivo
comune. Il comitato di rappresentanza è interamente rinnovato se, per dimissioni o
altre cause, venga a mancare la metà dei suoi membri el...