'CAMPANIA ZERO - NORME PER UNA CAMPANIA EQUA, SOLIDALE E TRASPARENTE ED IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ'
Leggi Regionali e Regolamenti
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24
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LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 27 LUGLIO 2012
“CAMPANIA ZERO - NORME PER UNA CAMPANIA EQUA, SOLIDALE E
TRASPARENTE ED IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Campania equa)
1. E’ istituito presso il dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali della
Giunta regionale il Registro telematico delle compensazioni.
2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce modalità e criteri di
funzionamento del registro di cui al comma 1.
3. In attuazione dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), chiunque sia
debitore della Regione ed abbia un titolo di credito nei confronti della stessa, certificato ai
sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale), come modificato dall’articolo 13 bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, può
chiedere di essere iscritto al Registro telematico delle compensazioni.
4. Il dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali provvede all’istruttoria
dell’iscrizione e trasmette il risultato alla Giunta regionale per operare la compensazione.
5. Le presenti disposizioni operano in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 30
aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania - Articolo 34, comma 1,
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76).
6. Dall’attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 48 del 6 Agosto 2012
Art. 2
(Campania solidale)
1. Le indennità ed i compensi comunque spettanti agli amministratori di società regionali
possono essere corrisposti solamente dopo il regolare pagamento degli stipendi dei dipendenti
delle società medesime.
Art. 3
(Campania zero)
1. La Regione Campania abolisce l’utilizzo delle auto di servizio in tutta l’amministrazione
regionale, ivi comprese le società regionali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie locali ed
ospedaliere.
2. L’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza é attribuito esclusivamente al
Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione sulle autovetture di cui al comma 1, in
scadenza, non può essere rinnovato.
4. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, nonché
l’elenco dei servizi essenziali, a cui non si applica la presente norma.
5. E’ abrogato il comma 12 dell’articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania –
legge finanziaria regionale 2007) .
6. I dirigenti della Regione, gli assessori regionali, gli amministratori delle società regionali
ed i direttori generali di agenzie regionali non possono avvalersi di consulenze retribuite,
affidate a professionalità esterne all’amministrazione regionale.
7. E’ abolito il rimborso per spese di telefonia mobile, in tutta l’amministrazione regionale.
Nessuna indennità di funzione é dovuta ai consiglieri regionali, quando gli uffici del
Consiglio regionale sono chiusi per esigenze tecniche organizzative, nel mese di agosto.
8. L’assegno dovuto ai consiglieri regionali, per i quali l’autorità giudiziaria abbia emesso
ordine di carcerazione o disposto, con ordinanza, la custodia cautelare o gli arresti domiciliari,
per delitto non colposo, previa sospensione della corresponsione del trattamento indennitario
di cui alle lettere a) e c) del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1996,
n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale della Campania), è ridotto di una ulteriore metà rispetto a quanto
stabilito all’articolo 29, comma 1, della medesima legge.
9. E’abrogata la lettera b), del comma 1, dell’articolo 28 della legge regionale 13/1996.
10. Al fine di conseguire risparmio ed efficienza, le sedi delle agenzie, aziende e società
regionali sono ubicate, salvo indisponibilità, in immobili adeguati alle attività di proprietà
della Regione. In tale eventualità, i contratti di locazione soddisfano solamente esigenze
indifferibili e transitorie. La Giunta regionale stabilisce un piano di trasferimento,
temporalmente definito, per l’utilizzo delle sedi definitive....