'NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
26
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LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2012
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA IN CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Campania, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera s) del vigente Statuto
regionale ed in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla legge regionale 1
settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania), tutela le specie faunistiche viventi
anche temporaneamente sul territorio regionale e, al fine di regolamentare l'attività venatoria, adotta la presente
legge.
2. Le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia di tutela del
patrimonio faunistico informano l'azione amministrativa della Regione e degli enti delegati.
Art. 2
(Patrimonio faunistico regionale e tutela)
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità regionale,
nazionale ed internazionale.
2. Fanno parte del patrimonio faunistico regionale i mammiferi e gli uccelli temporaneamente o stabilmente
dimoranti in stato di naturale libertà in Campania.
3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della
fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
4. Le direttive del Consiglio e della Commissione europea concernenti la tutela dell’ambiente, della fauna e la
conservazione degli uccelli selvatici, recepite dalla legge 157/1992, sono integralmente attuate dalla Regione.
5. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica comunque
presenti nel territorio regionale elencate dall’articolo 2 della legge 157/1992 e quelle indicate dagli atti della
CEE, o convenzioni internazionali, come minacciate di estinzione.
6. Per le specie di cui al comma 5, non presenti attualmente nel territorio della Regione Campania, è vietata
comunque la detenzione sotto qualsiasi forma.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
Art. 3
(Cattura temporanea e inanellamento)
1. È vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di uccellagione o cattura di fauna selvatica, o di
prelievo di piccoli nati, uova o nidi e sono fatte salve le forme di cattura previste e disciplinate dalla presente
legge.
2. L’autorizzazione per attività di cattura temporanea per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, ai
sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 157/1992, è concessa con provvedimento monocratico della
competente struttura regionale.
Art. 4
(Centri di recupero della fauna selvatica)
1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), autorizza l'istituzione di
centri di recupero della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992 con le finalità di
soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere
concesse al Corpo Forestale dello Stato, ai dipartimenti scientifici delle università, alle associazioni venatorie,
alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che operano in Campania.
2. L’autorizzazione è subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le
strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato programma di gestione.
3. La Giunta regionale, a seguito di parere dell’ISPRA, autorizza l'istituzione dei centri di recupero della fauna
selvatica e con delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versare annualmente all'inizio della
stagione venatoria.
4. Con regolamento regionale sono dettagliate le disposizioni per l’attuazione delle norme contenute nel
presente articolo.
Art. 5
(Esercizio venatorio da appostamento fisso)
1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati materiali, con preparazione di sito,
destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia e ogni altro appostamento realizzato con
strutture fisse o mobili che comportano preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo.
2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni stabilmente e
saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli
ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici.
3. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di
osservazione o di sparo.
4. ...