'DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
27
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 9 AGOSTO 2012
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha Approvato
IL PREDIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014)
1. L’elenco delle spese finanziarie nell’anno 2012 mediante il ricorso al mercato finanziario,
allegato alla legge regionale 2/2012 sotto la lettera b), è sostituito dall’elenco delle spese allegato
alla presente legge sotto la lettera a).
2. La nota informativa sugli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari
derivati o dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata sottoscritti dalla
Regione Campania, allegata alla legge regionale 2/2012 sotto la lettera h), è sostituita dalla nota
informativa allegata alla presente legge sotto la lettera b).
Art. 2
(Definanziamento e rifinalizzazione della spesa)
1. Sono definanziate le spese iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 alla
UPB 1.82.227 per l’importo complessivo di euro 280.000.000.00, la cui copertura era assicurata
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale (programmazione 2007-2013), finalizzate al
pagamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 per la
realizzazione di opere pubbliche.
2. Sono definanziate le spese iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 alla
UPB 1.1.5 per l’importo complessivo di euro 60.000.000,00 la cui copertura era assicurata dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale (programmazione 2007-2013), finalizzate alla
manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione regionale.
3. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi del comma 2, dell’articolo
41, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 52 del 13 Agosto 2012
Campania) pari ad euro 81.573.798,93 dettagliatamente distinte nel prospetto allegato sotto la
lettera C, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 e riassegnate, sempre in termini di competenza, per il finanziamento dei mutui
contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227.
4. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge
finanziaria regionale 2012), è sostituito dal presente comma:
“1. L’entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio
regionale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del
disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell’accordo tra la
Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del
servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformita’ agli impegni finanziari previsti dal
piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e
per trent’anni alla copertura dell’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non
cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalita’ fino ad un massimo di euro
55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037, per l’anno 2012 l’entrata di euro
15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell’ammortamento del debito sanitario pregresso al
31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli
enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227”
5. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2012 è sostituito dal seguente comma:
“2. Per l’anno 2012 le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di
cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la
realizzazione di opere pubbliche, a valere sulla UPB 1.82.227, e del fondo di cui all’articolo 37.
Per il medesimo esercizio finanziario il finanziamento delle politiche sociali della Regione è
assicurato dalle disponibilità residue dell’apposito Fondo nazionale da reiscrivere nel bilancio
2012, fatti salvi i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Dall’anno 2013 le maggiori entrate
derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziam...