'LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE 'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.'
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
29
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LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 9 OTTOBRE 2012
“LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE –
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME URGENTI IN
MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
( Finalità)
1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21
(Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di
efficacia), dispone l’abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o,
comunque, prive di efficacia.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 66 del 15 Ottobre 2012
Art.2
(Abrogazioni espresse)
1. Sono o restano abrogate le leggi regionali riportate nell’allegato A.
2. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non
comprese nell’allegato alla presente legge, che sono comunque prodotte ai sensi
dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.
3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti
sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e
degli impegni di spesa assunti.
4. Le leggi riportate nell’allegato elenco sono raccolte in un unico volume da destinare
all’archivio storico della Regione.
Art. 3
(Disposizioni in materia di personale comandato)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contingente del personale in posizione di comando
presso il Consiglio regionale, proveniente da enti diversi dalla Giunta regionale e dagli
enti strumentali della Regione, è ridotto del settanta per cento rispetto alla dotazione dello
stesso personale risultante in servizio alla data del 1° settembre 2012. I comandi in corso
alla data predetta proseguono fino al termine di scadenza originariamente previsto,
decorso il quale non possono essere rinnovati, se il rinnovo comporta il superamento del
contingente risultante dall’applicazione delle disposizioni del primo periodo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è fatto divieto di disporre comandi presso gli uffici del
Consiglio regionale di personale di categoria dirigenziale.
3. Il personale di categoria dirigenziale attualmente in posizione di comando cessa
dall’incarico, non più rinnovabile, alla data del 31 dicembre 2012.
Art. 4
(Disposizioni in materia di rendicontazione)
1. L’articolo 22 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di
Amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale della Campania), è sostituito dal
seguente:
“Art. 22 (Procedimento)
1. Il rendiconto della gestione è approvato dal Consiglio regionale con il parere referente
della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio.
2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata
dall'Ufficio di presidenza e trasmessa al collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
3. La commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio esprime il
parere entro dieci giorni dalla ricezione della relazione dell’organismo di revisione
contabile di cui al comma 2. Detto organismo redige la relazione di verifica dei risultati
della gestione in rapporto alle linee di attività ed ai programmi.
4. Il termine di cui al comma 3, se cade nel periodo di sospensione dell'attività del
Consiglio per le elezioni regionali, decorre dalla data di insediamento della
commissione.”
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 66 del 15 Ottobre 2012
Art. 5
(Contenimento della spesa)
1. Con efficacia immediata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
stanziamenti previsti per il funzionamento dei gruppi consiliari, di cui all'articolo 3 della legge
regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari), e del fondo
dell'assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa, di cui
all'articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza
regionale), e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento; gli
stanziamenti previsti per le attività di comunicazione, di cui al regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del 27 gennaio 2004, n. 245/1 (Regolamento per
l’attività di comunicazione e informazione dei gruppi consiliari), sono ridotti del venticinque
per cento, tenuto conto dei contratti in essere.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge il contributo di cui alla legge
regionale 6/1972 articolo 3 comma 1, è corrisposto con le medesime modalità previste dal
regolamento di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo fisso annuale di...