'MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 GIUGNO 2007, N. 6 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO), 28 FEBBRAIO 1987, N. 11 (NORME PER LA TENUTA DEGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO) E 27 LUGLIO 2012, N. 24 (CAMPANIA ZERO ' NORME PER UNA CAMPANIA EQUA, SOLIDALE E TRASPARENTE ED IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ)'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
30
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 16 NOVEMBRE 2012
“MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 GIUGNO 2007, N. 6 (DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO), 28 FEBBRAIO 1987,
N. 11 (NORME PER LA TENUTA DEGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E
DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L’ARTIGIANATO)
E 27 LUGLIO 2012, N. 24 (CAMPANIA ZERO – NORME PER UNA CAMPANIA EQUA,
SOLIDALE E TRASPARENTE ED IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
( Abrogazione e modifiche legislative)
1. Il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli
interventi regionali di promozione dello spettacolo) è abrogato.
2. Per l’anno 2012, in via transitoria, il termine del 31 ottobre indicato dal comma 1
dell’articolo 14 della legge regionale 6/2007 è fissato al 18 dicembre 2012.
3. All’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la
tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale
per l’artigianato), dopo la parola “Artigianato.” è aggiunto il seguente periodo: “In attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi del mercato interno e nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 73 del 26 Novembre 2012
direttiva 06/123/CE), quando la Commissione Provinciale per l’artigianato adotta provvedimenti
riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui alla lettera a) che operano nel medesimo
settore di attività delle imprese interessate alla decisione sono obbligati ad astenersi
dall’istruttoria e dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle
attività economiche.”
4. Il comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero –
Norme per una Campania equa, solidale e trasparente in materia di incompatibilità) è così
modificato:
a) la parola “rinominati” è sostituita dalla seguente “nominati”;
b) le parole “Le presenti disposizioni” sono sostituite dalle seguenti: “Con riferimento alla
composizione della commissione VIA le presenti disposizioni”.
Art. 2
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 73 del 26 Novembre 2012
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Commi 1 e 2.
Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello
spettacolo.”.
Articolo 2: “Definizioni.”.
Comma 3 bis: “3-bis. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui all'articolo
12, comma 1, lettera f), della presente legge.”.
Articolo 14: “Modalità e tempi di presentazione delle istanze.”.
Comma 1:“1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza
finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l'attività che intendono
svolgere dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria.”.
Comma 3.
Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 11: “Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e
disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.”.
Articolo 3: “Costituzione della Commissione provinciale.”.
“La Commissione provinciale per l'artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con
Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:
1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.
Essa è composta:
- a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni ed eletti col
sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità
previste dai successivi articoli della presente legge;
- b) da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori
dipendenti;
- c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
- d) dal ...