'INTERVENTI URGENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
32
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 32 7 DICEMBRE 2012
“INTERVENTI URGENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
1. Per garantire il risanamento del servizio di trasporto pubblico locale nelle Province di
Benevento, Caserta, Avellino e Napoli, la continuità del servizio pubblico essenziale di cui
all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge) a salvaguardia
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nonché i livelli essenziali delle prestazioni
durante la crisi strutturale del settore conseguente al fallimento dell’EAV Bus srl, la Giunta
regionale è autorizzata ad integrare gli oneri della gestione, anche manutentiva, e del servizio
eccedenti il corrispettivo riconosciuto in virtù dei contratti in corso, sopportati dall’EAV
Holding srl nell’esecuzione del comodato gratuito di azienda stipulato con il fallimento di
EAV Bus srl, per il tempo strettamente necessario al risanamento della predetta azienda,
comunque non superiore a sessanta giorni dalla stipula del contratto, finalizzato al
raggiungimento del completo equilibrio tra costi e ricavi conseguiti nella prestazione del
servizio.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 76 del 10 Dicembre 2012
2. Le misure di cui al comma 1 sono attuate sulla base di un piano presentato, entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla società l’EAV Holding srl
all’ufficio della Giunta regionale competente all’esercizio del controllo analogo sulla predetta
società e sulle società partecipate e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale previa
intesa del Commissario ad acta di cui all’articolo 16, comma 6 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti
per la crescita del Paese) entro i successivi cinque giorni. Tale piano contiene la previsione di
misure di recupero della piena efficienza dei mezzi strumentali al servizio, adeguate forme di
riduzione dei costi di gestione aziendale nonché di contenimento degli oneri del lavoro anche
mediante ricorso a strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, per consentire lo
svolgimento del servizio previsto, con riguardo ai contratti stipulati con gli enti concedenti,
con le risorse necessarie ad assicurare la completa prestazione dei servizi minimi individuati
con delibere della Giunta regionale in condizioni di equilibrio economico.
3. L’attuazione del piano di cui al comma 2 è monitorata da un comitato paritetico costituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, da tre componenti designati dal
Presidente della Giunta regionale tra i dipendenti della Giunta regionale dotati di adeguate
competenze nel settore dei trasporti e della gestione aziendale e da tre componenti designati
dall’EAV Holding srl nell’ambito del proprio personale dipendente. Il comitato sottopone a
verifica lo stato di avanzamento del piano ogni dieci giorni, evidenziando i risultati conseguiti
e trasmette le risultanze al Presidente della Giunta regionale e al Commissario ad acta di cui al
comma 2. Il mancato rispetto dei tempi previsti nel presente articolo e nel cronoprogramma
contenuto nel piano determinano per l’EAV Holding srl l’obbligo di recesso dal contratto di
comodato gratuito di cui al comma 1. E’ istituito, dal Presidente del Consiglio regionale,
senza maggiori o nuovi oneri, presso la commissione consiliare permanente competente in
materia, un osservatorio per il monitoraggio delle politiche di risanamento e riorganizzazione
delle aziende del trasporto pubblico della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale, con
atto separato, costituisce l’osservatorio e ne determina la composizione ed il funzionamento.
4. Al raggiungimento dell’equilibrio tra costi e ricavi indicato al comma 1, anche prima del
termine previsto, l’EAV Holding srl è tenuta a proporre al fallimento EAV Bus srl, la
trasformazione del contratto di comodato in contratto di affitto di azienda sino alla scadenza
del termine generale dei contratti di servizio in corso, salva la eventuale cessione anticipata
dell’azienda al migliore offerente disposta dal giudice delegato oppure eventuali affidamenti a
seguito di gara in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 32, lettera d) del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e
dall’articolo 34, commi 13 e 14 del decreto-legge 18 ottobre 20...