'MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1995, N.8 (NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE)'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
33
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 18 DICEMBRE 2012
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1995, N.8 (NORME PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA’ AGRICOLE)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 8/1995)
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione
di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) è così modificato:
a) le parole “al previo nulla-osta” sono sostituite dalle parole “alla previa autorizzazione”;
b) alla fine dopo le parole “del vincolo” sono aggiunte le parole “e del Consorzio di Bonifica
territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche
prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 78 del 24 Dicembre 2012
Art. 2
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta il regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali
allo sviluppo delle attività agricole di cui alle leggi regionali 8/1995, 21 marzo 1996, n. 7
(Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la
realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e 22 novembre
2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli).
2. Per l’anno 2013, in via transitoria, il termine indicato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge
regionale 13/2010 è fissato al 30 giugno 2013.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 78 del 24 Dicembre 2012
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge regionale 24 marzo 1995, n. 8: “Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali
allo sviluppo delle attività agricole.”.
Articolo 7, comma 2: “2. Possono altresì realizzare impianti serricoli le società e le cooperative che
abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle condizioni per beneficiare, di agevolazioni previste
dalla legislazione a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché, da norme comunitarie, statali e
regionali.”.
Note all’articolo 2.
Comma 2.
Legge regionale 22 novembre 2010, n. 13: “Regolarizzazione degli impianti serricoli.”.
Articolo 1: “Regolarizzazione impianti serricoli.”.
Comma 1: “1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalla
legge regionale 24 marzo 1995, n. 8(Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo
sviluppo delle attività agricole) e dalla legge regionale 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed
integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di
impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), mediante istanza al Sindaco,
presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 78 del 24 Dicembre 2012
Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (“Norme per
la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.”), così come
risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del
“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”
(D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (“Norme per la
realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”).
Art. 7
1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a
vincolo foresta...