'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 46 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA)'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
34
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 18 DICEMBRE 2012
“INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 46 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA).”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 3/2002)
1. L’articolo 46, comma 2, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del
trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), si interpreta
nel senso che, al di fuori dell'ipotesi di decadenza della concessione per impossibilità
oggettiva di stipulazione del contratto di servizio, la concessione decade solo con
l'effettiva stipula del contratto di servizio ponte da sottoscrivere comunque entro il 31
dicembre 2003.
2. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 78 del 24 Dicembre 2012
Art. 2
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
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n. 78 del 24 Dicembre 2012
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3: “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di
Mobilità della Regione Campania.”.
Articolo 46: “Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione.”.
Comma 2: “2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva,
la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l'attivazione delle procedure concorsuali
per l'affidamento dei relativi servizi.”.
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n. 78 del 24 Dicembre 2012