'NORME URGENTI SUL COMMERCIO'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
35
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 18 DICEMBRE 2012
“NORME URGENTI SUL COMMERCIO”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Norme urgenti sul commercio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso, per un anno, il
divieto, previsto dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1
(Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale), di effettuare le vendite
promozionali di cui all’ articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e
successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.
2. Al comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 sono soppresse le parole da
“forfettario” fino all’anno”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 78 del 24 Dicembre 2012
Articolo 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 78 del 24 Dicembre 2012
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1: “Direttive regionali in materia di distribuzione
commerciale.”.
Articolo 20: “Vendite promozionali, di liquidazione e di fine stagione.”.
Comma 7: “7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 15 del decreto
legislativo n. 114/1998, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non
sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali
di inizio e fine delle vendite di fine stagione.”.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.”.
Articolo 15: “Vendite straordinarie.”.
Comma 4: “4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una
parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.”.
Comma 2.
Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 già citata al comma precedente.
Articolo 18: “Osservatorio regionale sulla rete commerciale.”.
Comma 5: “5. L'Osservatorio ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, Settore sviluppo e
promozione delle attività commerciali. Ai componenti esterni nonché ai componenti di cui alla
lettera o), del precedente comma 2, spetta un rimborso spese forfettario nella misura di £. 150.000
per ogni seduta, per un massimo di 15 sedute all'anno.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 78 del 24 Dicembre 2012
Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 18 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (“Direttive
regionali in materia di distribuzione commerciale.”), così come risulta modificato dalla legge
regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del
“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”
(D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell'articolo 18 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (“Direttive
regionali in materia di distribuzione commerciale.”).
Art. 18
Osservatorio regionale sulla rete commerciale.
1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 114/1998, la
Regione assicura, avvalendosi della collaborazione dei comuni e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e
all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale
partecipano anche i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle
imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Detto Osservatorio regi...