'DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE IN CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
37
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 21 DICEMBRE 2012
“DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE IN CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Principi generali)
1. La Regione, in attuazione dei principi previsti dall'articolo 45 della Costituzione,
riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione, quale idoneo
strumento di coesione sociale e quale fattore di sviluppo economico, di occupazione e di
radicamento territoriale.
2. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme
in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma
1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), al pari
delle altre organizzazioni di categoria, concorrono alla determinazione della politica
regionale e partecipano agli organismi di concertazione permanente.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 79 del 28 Dicembre 2012
Art. 2
(Finalità)
1. La Regione, per perseguire le finalità di sviluppo del sistema della cooperazione,
riconosce particolare rilevanza alle seguenti attività:
a) l’attuazione di progetti che interessano lo sviluppo di particolari aree territoriali o
di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale ed i
contratti di recupero produttivo;
b) il consolidamento e lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché
della cultura cooperativa;
c) la realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
d) l’attuazione di progetti a carattere sperimentale;
e) il consolidamento e lo sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della
cooperazione;
f) gli interventi per la salvaguardia dell'occupazione;
g) l’inserimento lavorativo dei giovani di cui all’articolo 3, comma 3, delle donne e delle
persone svantaggiate di cui all’articolo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. La Regione concede contributi, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni
regionali delle associazioni cooperative riconosciute per progetti finalizzati alle attività
previste dall’articolo 2.
2. Sono soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge le cooperative, le loro
reti d'imprese, i loro consorzi iscritti, se previsto dalla normativa vigente, all'Albo nazionale
degli enti cooperativi, sezione a mutualità prevalente, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 220/2002, nonché le organizzazioni regionali del movimento cooperativo
riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo 220/2002.
3. Sono considerate cooperative di giovani le cooperative che, all'atto della presentazione
delle domande di ammissione al finanziamento, ai sensi della presente legge, sono costituite
prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza
assoluta numerica e di quote di partecipazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in
attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 79 del 28 Dicembre 2012
Art. 4
(Interventi finanziabili)
1. La Regione, nell'ambito dei piani attuativi triennali ed annuali degli interventi a favore
della cooperazione previsti dagli articoli 6 e 7, promuove le seguenti azioni:
a) la capitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi;
b) il sostegno ai progetti di sviluppo cooperativo;
c) i contributi in favore degli investimenti;
d) il sostegno alla costituzione di cooperative di giovani;
e) il sostegno alle nuove cooperative;
f) gli interventi sperimentali;
g) il sostegno ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
2. La Regione interviene prevedendo contributi, nei limiti delle risorse disponibili, anche su
altre tipologie di intervento a favore dei soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 3, quali:
a) la formazione professionale dei dipendenti;
b) l'introduzione e lo sviluppo dei sistemi di certificazione e la promozione di marchi;
c) la creazione di reti commerciali di vendita, anche per via telematica, in Italia ed
all'estero;
d) gli investimenti, compresi i servizi dei centri di ricerca pubblici e privati, per la
rinnovazione di processo o di prodotto;
e) i processi di integrazione tra cooperative in forma di fusione, tra gruppo cooperativo
paritetico, tra consorzio e contratto di rete, com...