'DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N.174 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213'
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38
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LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 24 DICEMBRE 2012
“DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N.174
(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI
TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE
TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Attuazione del decreto-legge 174/2012)
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione dei principi e delle disposizioni di
cui all’articolo 1, commi 9 e 10, e all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)
1. La legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento
indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è così modificata:
a) l’articolo 1 è così modificato:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 79 del 28 Dicembre 2012
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il trattamento indennitario dei consiglieri
regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese per l’esercizio del mandato;
d) indennità di fine mandato.”;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Agli assessori regionali di cui al comma 1 è corrisposto, dalla data di nomina
e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, il trattamento
indennitario di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c).
2 ter. L’importo dell’indennità di carica e dell’indennità di funzione, nonché delle
spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori, non può eccedere
l’importo complessivo come individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b)
del decreto legge 174/2012.
2 quater. La partecipazione alle commissioni consiliari è a titolo gratuito e non
comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa
comunque denominati.
2 quinquies. Non possono cumularsi indennità, gettoni di presenza, rimborsi o
compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione,
di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla
Regione o da enti pubblici che ricevono contributi dalla Regione o siano sottoposti a
controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi.
Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti.”;
b) l’articolo 2 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'indennità di carica mensile dei consiglieri
regionali è pari al sessanta per cento dell’importo individuato dalla Conferenza Stato -
regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto- legge 174/2012.”;
2) i commi 2, 3, 5 e 6 sono abrogati;
c) l’articolo 3 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2
è effettuata una trattenuta obbligatoria del cinque per cento a titolo di contributo per
la corresponsione dell'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera d). I corrispondenti importi sono versati mensilmente su apposito capitolo del
bilancio della Regione Campania.”;
2) al comma 2 dopo le parole “ai fini” sono soppresse le seguenti “dell’assegno
vitalizio e”;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. A decorrere dalla IX legislatura la misura dell’indennità di fine mandato è
pari ad una mensilità lorda dell’indennità di carica per ogni anno di mandato, per un
massimo di dieci anni.
2 ter. L’ indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non sono rieletti,
o che non si ripresentano alla candidatura, a condizione che hanno versato il
contributo di cui al comma 1.
2 quater. L’indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel
corso della legislatura; non spetta in caso di annullamento dell’elezione.
2 quinquies. Su istanza dell’interessato, è prevista la restituzione dei contributi
effettivamente versati per l’indennità di fine mandato nel periodo successivo ai dieci
anni previsti dal comma 3. In tale ipotesi al richiedente non si applica il comma 2 ter.
2 sexies. La Giunta regionale provvede al trasferimento al Consiglio delle quote
necessarie alla copertura delle spese di liquidazione delle indennità di fine
mandato.”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 79 del 28 Dicembre 2012
d) l’articolo 4 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La corresponsione dell’indennità di carica decorre dal giorno ...