'CULTURA E DIFFUSIONE DELL'ENERGIA SOLARE IN CAMPANIA'
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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1
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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 18 FEBBRAIO 2013
“CULTURA E DIFFUSIONE DELL’ENERGIA SOLARE IN CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Principi generali)
1. La Regione Campania:
a) sceglie il sole come sua primaria fonte di energia per ogni sua attività, civile e
produttiva;
b) promuove la diffusione dell’energia solare nelle sue diverse forme e tecnologie su
tutto il territorio, in armonia con la migliore fruizione e conservazione di esso in rapporto
ai bisogni complessivi della popolazione e della piena tutela della biodiversità
naturalistica, storica e culturale e della piena compatibilità con l’agricoltura ed il verde
nella sua complessiva accezione;
c) attua piani ed iniziative per la progressiva sostituzione degli impieghi di energia
fossile con l’energia solare, anche al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, delle
acque e del suolo e delle conseguenze sull’effetto serra e i cambiamenti climatici;
d) attua piani ed iniziative per l’uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico,
considerati utilizzazione passiva dell’energia solare;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 12 del 25 Febbraio 2013
e) incentiva particolarmente la produzione di energia solare su aree già cementificate o
comunque non più verdi con un loro uso plurimo, individuando in tali aree il primo
percorso fondamentale per i piani solari;
f) individua nella diffusione, nella ricerca e nella produzione tecnologica dell’energia
solare uno dei campi centrali per il suo sviluppo e per il lavoro;
g) attiva iniziative politiche ed istituzionali con le altre regioni italiane, con altri Paesi
europei e del Mediterraneo per la cooperazione nella ricerca e nello scambio di tecnologie
e produzioni solari;
h) promuove lo sviluppo del solare, nel pieno rispetto di ogni vincolo ambientale e
storico culturale e secondo procedure che coinvolgono pienamente le comunità locali e la
partecipazione popolare;
i) promuove una nuova cultura sulla preziosità delle risorse e della tutela della
biodiversità.
Art. 2
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nonché quelle contenute
nell’articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
Art. 3
(Obiettivi)
1. La Regione Campania si propone i seguenti obiettivi biennali, quinquennali e decennali:
a) per il 2013, la copertura del dieci per cento dell’attuale consumo energetico con fonte
solare;
b) per il 2016, la copertura del trenta per cento dell’attuale consumo energetico con fonte
solare;
c) per il 2021, la copertura del sessanta per cento dell’attuale consumo energetico con
fonte solare.
2. Per consumo energetico si intende l’energia consumata in Campania da qualsiasi fonte.
Art. 4
(Nuovi impianti termoelettrici da fonte fossile e nucleari nel Piano energetico regionale)
1. Nel rispetto delle competenze Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia previste dalla Costituzione e dalle leggi statali, la Regione, a partire
dal 2013, sceglie di coprire i propri fabbisogni energetici del Piano energetico regionale con
energia solare, rispetto agli impianti termoelettrici e da fonte fossile; fanno eccezione gli
impianti di origine geotermoelettrica o da maree per i quali occorre adeguata valutazione di
impatto ambientale.
Art. 5
(Piani di dismissione impianti termoelettrici e reti alta tensione)
1. In coerenza con gli obiettivi previsti dall’articolo 4, è programmato un piano di dismissione
degli attuali impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione della
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 12 del 25 Febbraio 2013
importazione regionale di energia, mediante un piano di dismissione delle reti elettriche a 380
Kw e a 220 Kw, recuperando il territorio da esse elettromagneticamente inquinato.
Art. 6
(Nuovi insediamenti e nuove costruzioni)
1. Per tutti i nuovi insediamenti e le nuove costruzioni civili e produttive per uso pubblico o
privato, si applicano le norme dettate dall’articolo 11 del decreto legislativo 28/2011.
Art. 7
(Edifici di pubblico servizio)
1. Tutti gli edifici adibiti a pubblico servizio devono avere autosufficienza energetica da fonte
solare entro il 2015. Particolari deroghe sono concesse esclusivamente agli edifici
impossibilitati a realizzarla per motivi tecnici o per valori ambientali storico-culturali che
costituiscono vincoli superabili soltanto con il parere obbligatorio...