MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012 N. 1 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 - 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)".
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
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2
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-
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-
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LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 26 FEBBRAIO 2013
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012 N. 1
"DISPOSIZIONI
PER
LA
FORMAZIONE
DEL
BILANCIO ANNUALE
2012
E
PLURIENNALE 2012 - 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA
REGIONALE 2012)".
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1)
1.
All'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania – legge finanziaria
regionale 2012) sono aggiunti i seguenti commi:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 14 del 4 Marzo 2013
“3 bis. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo Ambientale previsto dal comma 2 la
Regione Campania accompagna il ricorso all’eventuale concessione degli ammortizzatori sociali,
ai sensi della legislazione vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed
i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di
incentivo all'esodo su base volontaria e di sostegno economico alle medesime società.
3 ter. Per le finalità previste dal comma 3 bis si provvede, a legislazione vigente, destinando
nell’ambito della programmazione finanziaria per l'anno 2013 la somma di euro 7.000.000,00
dalle risorse del Fondo per la gestione di crisi occupazionali e dei processi di lavoro, istituito con
l’articolo 37 della presente legge regionale e alimentato annualmente da quota parte delle risorse
di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 14 del 4 Marzo 2013
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all'articolo 1.
Comma 1.
Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012
e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.
Articolo 22: “Campania Ambiente e Servizi spa”.
“1. Con la presente legge è istituita la società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente
e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, nonché di
manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio
sanitario regionale nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti. Il capitale sociale
della suddetta società è pari ad euro 500.000,00.
2. La società di cui al comma 1 può assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a
partecipazione regionale o di enti regionali operanti in materia ambientale, i quali, in tale caso,
sono preventivamente posti in liquidazione. Il relativo piano predisposto dai liquidatori incluse le
eventuali operazioni, anche di fusione e scissione, è approvato dalla Giunta regionale entro sei
mesi dalla data di apertura del procedimento di liquidazione, o dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel caso in cui, a tale data, il procedimento è già in corso.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'UPB
7.28.135 "Fondo di riserva per le spese impreviste" per l'anno finanziario 2012.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 14 del 4 Marzo 2013