'PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2013'
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cr
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4
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Data Pubblicazione
-
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-
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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 MARZO 2013
“PROROGA
DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO
PROVVISORIO
DEL
BILANCIO
DI
PREVISIONE
DELLA
REGIONE
CAMPANIA
PER
L’ANNO
FINANZIARIO 2013”
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Proroga esercizio provvisorio del bilancio)
1. Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 24, commi 1 e 2, della legge
regionale 30 aprile 2002, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34,
comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), il termine di cui all’articolo 1 della legge
regionale 24 dicembre 2012, n. 39 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2013), prorogato con legge
regionale 28 febbraio 2013 n. 3 (Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2013), è ulteriormente
prorogato al 30 aprile 2013.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 18 del 2 Aprile 2013
Art, 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 18 del 2 Aprile 2013
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania.”.
Articolo 61: “Bilancio.”.
“1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti
dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.
3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio
pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta
regionale.
4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di
programmazione economica e finanziaria.
5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con
legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.”.
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34,
comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.”.
Articolo 24: “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.”.
Commi 1 e 2: “1. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale,
non sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
cui essa si riferisce, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato, per una durata
complessivamente non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre.
2. Oggetto della autorizzazione di cui al comma precedente è l'esercizio provvisorio della proposta
di bilancio presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. Nel caso in cui tale proposta sia
successivamente modificata o integrata con note di variazione, deliberate dalla Giunta regionale e
presentate al Consiglio regionale, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al
contenuto delle note di variazione.”.
Legge Regionale 24 dicembre 2012, n. 39: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di
previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013.”.
Articolo 1: “Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge
regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma
1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) è autorizzato, per il periodo dall'1 gennaio al 28
febbraio 2013, l'esercizio provvisorio della proposta di bilancio 2013 presentata al Consiglio
Regionale dalla Giunta Regionale.”.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 18 del 2 Aprile 2013
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 18 del 2 Aprile 2013