DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013 ' 2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013)
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
5
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LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE
2013 – 2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza
e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, recepito con legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174), a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, è abolito il
rimborso forfettario di cui all’articolo 33 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18
(Disposizioni di finanza regionale).
2. E’ attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e
la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del
Consiglio regionale, nei limiti dell’articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge
di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e
norme urgenti in materia di contenimento della spesa).
3. I contratti di cui al comma 2, trasmessi dai gruppi consiliari, decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere comandati
presso il Consiglio regionale coloro che facciano parte di enti o organismi di controllo o di
vigilanza della Regione.
5. La partecipazione dei dipendenti della Giunta regionale o comunque in servizio presso gli
uffici regionali a commissioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro che hanno ad oggetto attività
inerenti o riconducibili all’incarico d’ufficio è sempre svolta a titolo gratuito, salvi i casi previsti
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 24 del 7 Maggio 2013
in esecuzione di leggi statali o di contratti di lavoro. Le disposizioni del presente comma,
limitatamente al personale non dirigenziale, non si applicano alle attività tecnico-amministrative
connesse alle competenze regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione
di incidenza, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, gestione
dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, tutela dell’aria, riduzione delle emissioni in atmosfera e
autorizzazioni sismiche per le quali i proponenti versano i correlati oneri determinati sulla scorta
della pertinente normativa nazionale e regionale.
6. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di risparmio, riduzione dei costi e
razionalizzazione della spesa pubblica nonchè la revisione organica della materia dei compensi
a carico delle società pubbliche partecipate o controllate dalla Regione, la Giunta regionale
disciplina con delibera di natura non regolamentare l’entità dei compensi spettanti ai
componenti gli organi di amministrazione e ai dirigenti, prevedendo criteri di differenziazione
del trattamento in ragione della dimensione e della complessità societaria. Le disposizioni della
predetta deliberazione si applicano alle cariche e agli incarichi dirigenziali conferiti o rinnovati
successivamente alla data della sua esecutività.
7. Per garantire la continuità aziendale e l’efficace prosecuzione delle attività svolte dalle
società di cui al comma 6, operanti nel settore dei servizi pubblici, interessate da processi di
fusione propedeutici ad operazioni di scissione, i componenti degli organi di amministrazione
delle stesse possono essere nominati, anche in deroga alle disposizioni di legge regionali
vigenti, tra gli amministratori delle società preesistenti alla fusione, fino al completamento delle
suddette operazioni societarie. Se gli organi di amministrazione indicati al primo periodo hanno
carattere collegiale, i componenti degli stessi, che non rivestono la qualifica di presidente
dell’organo, non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento del relativo incarico.
8. Con efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro dei
dirigenti delle società di cui al comma 6 è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza
delle norme del Titolo III del Libro V del Codice civile. I contratti dei dirigenti delle predette
società, interessate da processi di riorganizzazione, anche a seguito di operazione di fusione o di
scissione, sono ridefiniti a seguito della definitiva approvazione dei piani industriali o di
riorganizzazione da parte del socio.
9. Le funzioni amministrative già esercitate dai comuni e dalle province a titolo di delega o di
sub delega ai sensi della legge reg...