MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001, N. 12 (DISCIPLINA ED ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FUNERARIE).
Leggi Regionali e Regolamenti
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7
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LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 25 LUGLIO 2013
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2001, N. 12 (DISCIPLINA ED
ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FUNERARIE)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n.12)
1. La legge regionale 24 novembre 2001, n.12 (Disciplina ed armonizzazione delle
attività funerarie), è così modificata:
a) al comma 3 dell’articolo 2 dopo le parole: “di cui al comma 1” sono aggiunte le
seguenti: “e approva le linee di programma per le autorizzazioni indicate
nell’articolo 8 quater, comma 1, lettere a), b) e c), deliberate dai Comuni, previo
parere della Consulta regionale delle attività funerarie, di cui all’articolo 3.” ed è
aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione
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n. 43 del 5 Agosto 2013
e la gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di
imprese autorizzate all’esercizio delle attività funebri e delle strutture obitoriali.”;
b) il comma 2 dell’articolo 3 è così sostituito:
“2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle
attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l’impatto ambientale
delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali;
b) osservare l’attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura,
la pianificazione dei cimiteri e il trasporto dei cadaveri;
c) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie.”;
c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:
“g) da due rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria, presenti nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), in qualità di componenti;”;
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Costituzione – Funzionamento e durata in carica della Consulta)
1. La Consulta regionale è nominata, all’inizio di ogni legislatura e per l’intera sua
durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera
di Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente e rimane in carica fino
all’insediamento della nuova Consulta.
2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente si procede alla
sua sostituzione in conformità al comma 1.
3. La Consulta regionale si dota di un regolamento di funzionamento approvato a
maggioranza dei componenti.
4. La Consulta regionale è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno o
quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti. L’assenza di un
componente a tre sedute consecutive ne determina l’automatica decadenza.
5. Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Manovra economica 1 –
Decreto anticrisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione
Campania - legge finanziaria regionale 2011), la partecipazione alle sedute della
Consulta regionale delle attività funerarie è a titolo onorifico.”;
e) dopo l’articolo 5 sono aggiunti i seguenti :
“Art. 5 bis (Osservatorio regionale per la legalità e la trasparenza delle attività
funerarie e cimiteriali)
1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per la legalità e
la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali, di seguito, denominato
Osservatorio regionale.
2. L’Osservatorio regionale svolge le seguenti attività:
a) monitora e controlla il libero, corretto e trasparente svolgimento delle attività
funerarie e cimiteriali da parte dei soggetti pubblici e privati che operano in
questi due settori;
b) promuove e supporta le amministrazioni comunali nella formulazione dei
regolamenti di polizia mortuaria;
c) raccoglie le segnalazioni di violazioni alla presente legge e ai regolamenti
comunali di polizia mortuaria, le valuta ed eventualmente le trasmette alle
autorità competenti.
Art. 5 ter (Composizione dell’Osservatorio regionale delle attività funebri e
cimiteriali)
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n. 43 del 5 Agosto 2013
1. L’Osservatorio è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, in qualità di presidente;
b) il Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia
di sanità e sicurezza sociale o un suo delegato;
c) il Presidente della commissione consiliare anticamorra o un suo delegato;
d) un rapprese...