NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
8
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LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30 LUGLIO 2013
“NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA
DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
CAPO I – OGGETTO, FINALITÀ, FUNZIONI E REQUISITI GENERALI
Articolo 1- Oggetto e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Funzioni dei comuni
Articolo 4 - Programmazione regionale in materia di carburanti
Articolo 5 - Commissione consultiva regionale carburanti
Articolo 6 - Compiti della commissione consultiva regionale carburanti
Articolo 7 - Osservatorio e sistemi informativi
Articolo 8 - Bacini di utenza
Articolo 9 – Attività soggette ad autorizzazione.
Articolo 10 – Attività soggette a comunicazione
Articolo 11 – Uso del biometano e del metano liquido
Articolo 12 – Attività complementari e servizi integrativi
Articolo 13 – Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività
Articolo 14 – Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
Articolo 15 – Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Articolo 16 – Collaudo – Commissione di collaudo – Rete ordinaria e autostradale
Articolo 17 – Disciplina urbanistica
Articolo 18 – Qualificazione e ammodernamento della rete esistente
Articolo 19 – Deroga per gli impianti di pubblica utilità
Articolo 20 – Regolamento di attuazione.
Articolo 21 – Orario degli impianti di distribuzione carburanti
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n. 43 del 5 Agosto 2013
CAPO II – IMPIANTI AUTOSTRADALI
Articolo 22 – Nuove concessioni
Articolo 23 – Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati
Articolo 24 – Modifiche degli impianti
Articolo 25 – Trasferimento della titolarità della concessione
Articolo 26 – Rinnovo della concessione
Articolo 27 – Decadenza dalla concessione
CAPO III – IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI
Articolo 28 – Impianti ad uso privato
Articolo 29 – Contenitori-distributori mobili ad uso privato
Articolo 30 – Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali
Articolo 31 – Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili
CAPO IV – VIGILANZA – SANZIONI – NORME TRANSITORIE
Articolo 32 - Vigilanza e controllo
Articolo 33 - Sanzioni
Articolo 34 - Norme transitorie ed abrogazioni
Articolo 35 – Norma finanziaria
Articolo 36 – Entrata in vigore
CAPO I – OGGETTO, FINALITÀ, FUNZIONI E REQUISITI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. In attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n.59), e dell’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati) ed in coerenza con l’articolo 83-bis, commi da 17 a 21, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Finanziaria triennale), con
l’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Manovra economica
2), e con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività), nel rispetto della libertà di stabilimento, della concorrenza e della tutela del
territorio, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per l’ammodernamento degli
impianti di distribuzione dei carburanti, per migliorare l’efficienza complessiva della rete e per
promuovere l’incremento anche qualitativo dei servizi resi all’utenza e la garanzia del servizio
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n. 43 del 5 Agosto 2013
pubblico, nell’ottica della snellezza, della trasparenza, dell’ efficienza e dell’efficacia dell’azione
amministrativa.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge, per rete si intende l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine,
gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in
commercio, comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno
ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali,
artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei
raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli
autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:
a) b...