ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
9
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 3 AGOSTO 2013
“ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia del territorio)
1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l’accesso alle prestazioni sociali attinenti alle
discipline psicologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di
psicologia del territorio. Tale Servizio è l’insieme coerente e coordinato delle attività psicologiche
necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. I Comuni, in forma singola o associata, oppure gli ambiti territoriali competenti per la
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione, prevedono nei Piani sociali di
zona i servizi di cui al comma 1 e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni
contenute nella presente legge.
3. Il Servizio previsto nel comma 1 è garantito in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno
un operatore ogni diecimila abitanti.
4. Il Servizio di psicologia del territorio:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 44 del 12 Agosto 2013
a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di
disagio relazionale nella famiglia, nella scuola e nella comunità;
b) promuove il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell’individuo in relazione ai contesti di
vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari.
Art. 2
(Compiti ed attività del Servizio di psicologia del territorio)
1. Il Servizio di psicologia del territorio svolge le seguenti attività :
a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
b) interventi in centri di accoglienza per l’assistenza alle donne maltrattate;
c) interventi in favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e
psicologica;
d) interventi in favore delle famiglie con membri con disabilità;
e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
g) interventi in favore di minori e adulti dell’area penale;
h) interventi per favorire la piena integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;
i) interventi di informazione e consulenza nella scuola finalizzati al benessere della scuola, al
successo formativo, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.
Art. 3
(Requisiti degli operatori)
1. I servizi di psicologia territoriale previsti nella presente legge si avvalgono, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti alla Sezione A dell’Albo professionale
dell’Ordine degli psicologi, di cui all’articolo 50, commi 1 e 2, e degli articoli 51 e 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. I servizi previsti nella presente legge sono finanziati nell’ambito delle risorse disponibili per la
realizzazione dei Piani sociali di zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
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n. 44 del 12 Agosto 2013
Art. 5
(Disposizioni transitorie)
1. I servizi previsti nell’articolo 1, comma 1, operano per ciascun ambito territoriale sociale,
successivamente all’adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale,
e comunque non oltre tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 44 del 12 Agosto 2013
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’art. 3
Comma 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328: “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.”.
Articolo 50: “Sezioni e titoli professionali.”.
Comm...