VALORIZZAZIONE DEI SUOLI PUBBLICI A VOCAZIONE AGRICOLA PER CONTENERNE IL CONSUMO E FAVORIRNE L'ACCESSO AI GIOVANI
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
10
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 3 AGOSTO 2013
“VALORIZZAZIONE DEI SUOLI PUBBLICI A VOCAZIONE AGRICOLA PER
CONTENERNE IL CONSUMO E FAVORIRNE L'ACCESSO AI GIOVANI”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le modalità di
affidamento dei beni pubblici a vocazione agricola di proprietà della Regione ad imprenditori
agricoli, per favorire lo sviluppo economico del settore e la salvaguardia del patrimonio collettivo
campano.
2. La Regione promuove misure atte a salvaguardare i suoli agricoli, nonché a ridurre l'abbandono
delle attività agricole e a sostenere il recupero produttivo.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 44 del 12 Agosto 2013
Art. 2
(Censimento dei beni da destinarsi ad attività agricola)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
avvalendosi delle competenti strutture regionali, censisce tutti i beni di proprietà della Regione e
degli enti ed organismi di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento
contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76),
che presentano le caratteristiche di vocazione all'attività agricola, così come definita all'articolo
2135 del codice civile, ed istituisce un corrispondente elenco.
2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, aggiorna l'elenco dei beni censiti previsti
nel comma 1, provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nel sito
internet istituzionale.
Art. 3
(Soggetti destinatari)
1. I destinatari dell’affidamento dei beni individuati dall'articolo 2, sono:
a) gli imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
b) le categorie riconosciute dall'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in
materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla
legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28
febbraio 1987, n. 13 , concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e
difesa del suolo).
2. Nelle procedure di alienazione e affitto dei terreni individuati dall’articolo 2 si applicano le
disposizioni previste all’articolo 66, commi 2, 3, 4 e 4 bis del decreto-legge 1/2012, convertito dalla
legge 27/2012 .
Art. 4
(Giovani imprenditori agricoli)
1. I giovani imprenditori agricoli che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, in
forma singola o associata, così come definiti dalla normativa dell'Unione europea e dello Stato,
hanno priorità nell'affidamento dei beni individuati dall'articolo 2, per una quota non inferiore al
cinquanta per cento.
2. I soggetti previsti nel comma 1 e nell’articolo 3 possono usufruire di eventuali agevolazioni,
finanziarie e fiscali, in attuazione della normativa dell'Unione europea, dello Stato e della
Regione.
Art. 5
(Regolamento di attuazione)
1. La Regione, entro sessanta giorni dal censimento di cui all'articolo 2, approva il regolamento di
attuazione nel quale, tra l'altro, stabilisce:
a) le modalità di affidamento con procedura ad evidenza pubblica;
b) il canone di fitto;
c) lo schema dei contratti agrari da stipulare con i legittimi affidatari.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 44 del 12 Agosto 2013
Art. 6
Norma transitoria
1. I beni pubblici individuati all'articolo 2 che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultano legittimamente affidati anche a soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3
permangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.
2. E' riservato il diritto di precedenza nell'affidamento dei beni, ai soggetti già legittimi affidatari
dei medesimi beni, se rivestono la qualifica prevista all'articolo 3.
3. Gli enti territoriali, proprietari di beni immobili aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, nell’ambito della propria autonomia statutaria ed in attuazione del principio di leale
collaborazione, se promuovono interventi con le medesime finalità fissate all’articolo 1, applicano i
criteri e le procedure definiti con la presente legge.
Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
regionale. Agli adempimenti previsti l’amministrazione regionale provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ...