DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E QUALITÀ DEL LAVORO
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
11
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 9 AGOSTO 2013
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E QUALITÀ DEL
LAVORO”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione esercita le competenze legislative previste dall'articolo 117, comma 3, della
Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Regione riconosce l’importanza del metodo della concertazione con le parti sociali e
promuove le intese istituzionali finalizzate alla tutela della dignità e della sicurezza delle condizioni
di lavoro, al contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli
affidamenti pubblici e privati.
Art. 2
(Azioni di sistema)
1. Per il perseguimento dei fini previsti dall’articolo 1, la Regione:
a) promuove l’affermazione, il rafforzamento e l’innalzamento della tutela della sicurezza e
della salute nei luoghi di lavoro, nonché specifiche iniziative, in collaborazione con le parti
sociali, per la semplificazione delle procedure e la diffusione di codici etici basati sul principio
della responsabilità sociale d'impresa e di modelli di gestione della sicurezza certificati ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro);
b) assicura il necessario coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali per l'attuazione delle
misure e degli obiettivi prioritari in materia di vigilanza e di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, in raccordo con gli strumenti regionali in materia di sanità, di lavori pubblici e di
attività produttive;
c) coordina, anche attraverso il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'articolo 24,
comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della
Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 49 del 9 Settembre 2013
qualità del lavoro) le attività di formazione ed informazione, di assistenza, di controllo e di
vigilanza di competenza delle aziende sanitarie locali, di seguito denominate Asl, e degli enti
pubblici, assicurando un’uniforme e corretta applicazione delle procedure ispettive nel
territorio regionale;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientano i comportamenti dei lavoratori e
dei datori di lavoro per l'innalzamento degli standard minimi di tutela definiti a livello
nazionale;
e) realizza le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni e
degli organismi competenti, in conformità con i parametri definiti per il sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
f) promuove accordi istituzionali per il contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della
criminalità organizzata negli appalti pubblici;
g) assicura, nell'ambito e nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione, il rispetto di
intese ed accordi con le istituzioni europee e con gli enti nazionali per garantire e favorire lo
scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi.
Art. 3
(Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)
1. Fermo restando il potere di gestione tecnica ed informatica attribuito all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito denominato Inail, la Regione, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 81/2008, supporta tramite il Sistema informativo
regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di seguito denominato Sirp, l'integrazione e lo
scambio dei dati con il servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla
base di specifiche intese preventive, con le Asl e con la direzione regionale del lavoro del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. La Regione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti dal Sirp, individua gli obiettivi e la
ripartizione delle risorse da destinare alle azioni di prevenzione e di vigilanza sul territorio
regionale, consentendo la periodica consultazione dei flussi informativi anche alle parti sociali, nel
rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità e di trattamento dei dati, previste dall'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 81/2008.
3. Per l’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
già previste a legislazione vigente.
Art. 4
(Anagrafe dei cantieri)
1. La Regione, tramite il Comitato regionale di coordinamento previsto dall’articolo 24, comma 2,
della legge regionale 14/2009, ad...