MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA).
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cr
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12
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LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 6 SETTEMBRE 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
IN CAMPANIA)”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. La legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificata:
a) l’articolo 5 è così modificato:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. L'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività venatoria da appostamento fisso è rilasciata dalle Province in numero non
superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Le autorizzazioni possono
essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata.”;
2) al comma 7, le parole: “dal comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 3 e 4”;
3) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Le Province rilasciano autorizzazioni in
numero
non
superiore
a
quello
rilasciato
nell'annata
venatoria
1989-1990.
L’autorizzazione può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nella citata annata
venatoria. Se si realizza una possibile capienza, l'autorizzazione per tale quota può essere
richiesta da ultrasessantenni, le amministrazioni provinciali in tal caso danno priorità alle
domande di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto
impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 49 del 9 Settembre 2013
b) al comma 7 dell’articolo 7 le parole: “articolo 33” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 32”;
c) l’articolo 8 è così modificato:
1) il numero 6) della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: “6) un rappresentante
per ogni ente o associazione di protezione ambientale presente nel Comitato tecnico
faunistico venatorio nazionale (CTFVN) ed operante a livello regionale;”;
2) il numero 4) della lettera b) del comma 2 è sostituito dal seguente: “4) da un
rappresentante per ogni ente o associazione di protezione ambientale presente nel
Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR);”;
d) l'articolo 9 è così modificato:
1) alla lettera a) del comma 1 prima delle parole: “non superiore al trenta per cento” sono
inserite le seguenti: “non inferiore al venti per cento e”;
2) alla lettera c) del comma 1 le parole:“,ivi comprese le aree contigue dei parchi
nazionali e regionali,” sono soppresse;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1 bis. La Giunta regionale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede alla rideterminazione dei
confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale, al
fine di rispettare i criteri di cui al comma 1 e di riequilibrare la distribuzione delle stesse
sull’intero territorio regionale”;
e) l'articolo 10 è così modificato:
1) la lettera i) del comma 3 è abrogata;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito
il CTFVR, propone al Consiglio regionale il Piano faunistico regionale nel quale, oltre a
richiamare gli indirizzi di coordinamento per i piani faunistici provinciali previsti nel
comma 1, determina i criteri:
a) per la costituzione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e per l’elezione dei loro
organi direttivi;
b) per l’individuazione, nel rispetto dell’indice di densità venatoria minima individuato
dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, del numero minimo di
cacciatori ammissibili in ogni ATC in modo da garantire la residenza venatoria almeno
a tutti i cacciatori campani;
c) per la costituzione delle aziende faunistico venatorie, e delle aziende agri-turistico-
venatorie e dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica allo stato
naturale.”;
f) l’articolo 13 è così modificato:
1) al numero 1) della lettera a) del comma 1 le parole: “La concessione ha una durata di
cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “La concessione deve essere oggetto di
richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza”;
2) al numero 2) della lettera a) del comma 1 le parole: “La concessione ha una durata di
cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “La concessione deve essere oggetto di
richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza”;
3) al numero 1) della lettera b) del comma 1 le parole: “La concessione ha una durata di
cinque anni.” sono sostituite dalle seguenti “La concessione deve essere oggetto di
richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza.”;
4) al numero 2) della lettera b) del comma 1 le parole: “La concessione ha una durata di
cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “La concessione deve essere oggetto di
richiesta di rinnovo ogn...