PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E DELL'INFORMAZIONE LOCALE.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
13
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Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 6 SETTEMBRE 2013
“PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E
DELL’INFORMAZIONE LOCALE”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, nonché dei principi
sanciti dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla
protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20
ottobre 2005), riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la
circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di una opinione
pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale.
2. In attuazione dei principi previsti dal comma 1, la Regione, nell’ambito delle competenze
in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, anche
nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla
piccola e media impresa editoriale regionale campana.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione pone in essere attività volte a:
a) sostenere la stampa di informazione periodica locale;
b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di
informazione;
c) promuovere la definizione e l’attuazione di progetti innovativi per la diffusione,
l’analisi e la lettura della stampa d’informazione locale.
4. La Regione, ai fini della presente legge, attua i seguenti interventi:
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 49 del 9 Settembre 2013
a) erogazione di contributi;
b) incentivazione alla diffusione del libro, attraverso il sistema delle piccole librerie quale
componente essenziale del patrimonio culturale, strumento di diffusione della conoscenza
e punto di coesione sociale, al fine di valorizzare le aree periferiche che presentano
caratteristiche di degrado urbano e sociale;
c) istituzione del centro di documentazione sull’attività editoriale e multimediale;
d) realizzazione di uno sportello informativo sulle attività del settore;
e) istituzione del registro delle imprese editoriali campane;
f) realizzazione di un portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della
produzione degli editori regionali;
g) acquisto annuale delle novità editoriali campane;
h) istituzione di premi per favorire e promuovere i progetti delle imprese campane
operanti nel settore editoriale;
i) pubblicazione elenco delle imprese editoriali campane beneficiarie degli interventi
previsti dalla presente legge.
Art. 2
(Contributi e sostegno alle attività)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti della disciplina
comunitaria sugli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).
Art. 3
(Contributi a favore delle imprese editoriali librarie campane e delle piccole librerie)
1. Per la realizzazione delle finalità previste dall’articolo 1, la Regione concede contributi ad
editori campani singoli o associati per le seguenti attività:
a) realizzazione del prodotto finito;
b) progettazione, sviluppo e aggiornamento di contenuti digitali, siti web e tecnologia
internet, e-commerce e di comunicazione e promozione multimediale;
c) attività di promozione tramite la rete libraria, la stampa e la diffusione di bollettini,
novità e cataloghi, l’acquisto di spazi pubblicitari su testate e periodici di informazione di
carattere locale, regionale o nazionale e l’attività di ufficio stampa;
d) attività di promozione tramite il sistema delle piccole librerie, dove per piccola
libreria si intende un’impresa commerciale specializzata nella vendita di prodotti editoriali
a stampa ed audiovisivi nonché di prodotti multimediali connessi a produzioni editoriali, il
cui fatturato annuo deriva per almeno il cinquanta per cento dalla vendita di prodotti
editoriali immessi nel mercato da almeno sei mesi, escluse le pubblicazioni periodiche, e
per almeno i due terzi dalla vendita di libri nuovi;
e) attività di commercializzazione attraverso la distribuzione su scala regionale e
nazionale;
f) attività di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 49 del 9 Settembre 2013
Art. 4
(Modalità e tempi di presentazione delle istanze)
1. Le domande per la concessione dei contributi per le attività previste dall’articolo 3 sono
inoltrate alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 7.
2. La domanda di cui al comma 1 è integrata, a seconda dell'attività per cui è inolt...