DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DEI DATI DI TITOLARITÀ REGIONALE.
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14
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LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 13 SETTEMBRE 2013
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI
VALORIZZAZIONE DEI DATI DI TITOLARITÀ REGIONALE”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Oggetto, finalità ed ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina il riutilizzo degli atti e documenti della Regione Campania,
contenenti dati pubblici di sua titolarità, secondo i principi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese) in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed in conformità all’articolo 11 dello
Statuto regionale.
2. La presente legge assicura trasparenza nell’azione amministrativa, attraverso il libero accesso
ai dati ed alle informazioni regionali e favorisce il pieno sviluppo della società
dell’informazione, mediante la condivisione della conoscenza.
3. La Regione Campania si adopera per riutilizzare il maggior numero di atti e documenti, anche
attraverso l’attivazione di procedure di dematerializzazione dei dati.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 50 del 16 Settembre 2013
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, nella
disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico. La
definizione di documento non comprende i programmi informatici;
b) atto: documento destinato per legge, per usi o per prassi a produrre effetti tipici;
c) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
d) riutilizzo: l’uso del dato, di cui é titolare una pubblica amministrazione o un organismo
di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non
commerciali diversi dallo scopo iniziale, per il quale il documento che lo rappresenta è
stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali;
e) scambio di documenti: la cessione di documenti, finalizzata esclusivamente
all’adempimento di compiti istituzionali;
f) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali – Codice della privacy);
g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto o altro strumento negoziale, redatto se
possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei
documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
h) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l’organismo di diritto pubblico, che ha
originariamente formato, per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o
privato, il documento che rappresenta il dato;
i) società dell’informazione: società che fonda le proprie basi sulla conoscenza e la sua
diffusione;
l) documenti esclusi: documenti sottratti all’applicazione della presente legge, rientranti
nelle tipologie previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativo al riutilizzo di documenti nel settore
pubblico);
m) open data: dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti,
con la sola limitazione della richiesta di attribuzione dell’autore e delle modalità di
ridistribuzione;
n) dataset: un insieme di dati;
o) linked open data: modalità di codificazione e classificazione dei dataset;
p) uniform resource locator (url): sequenza di caratteri, che identifica univocamente
l'indirizzo di una risorsa in Internet, presente su un host server, rendendola accessibile ad
un cliente che ne faccia richiesta attraverso l'utilizzo di un web browser;
q) licenziatario: riutilizzatore dei dati pubblici, su licenza.
Art. 3
(Accesso ai dati riutilizzabili)
1. L’accesso ed il riutilizzo dei dati avviene, compatibilmente con la normativa vigente nelle
materie di tutela dei dati personali, di protezione del diritto d’autore, di accesso ai documenti
amministrativi, di commercializzazione dei dati catastali ed ipotecari, di proprietà industriale e di
ogni altra normativa esistente a tutela dei diritti dei soggetti coinvolti e secondo quanto previsto
nell’articolo 1, comma 1.
2. L’accesso ed il riutilizzo dei dati sono gratuiti, salvo le ipotesi di onerosità espressamente
disciplinate dagli organi competenti della Regione, in conformità all’articolo 9 del decreto-legge
179/2012.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 50 del 16 Settembre 2013
3. La Regione Campania assicura il diritto di accesso e riutilizzo dei dati a tutti i potenziali
operatori che inten...