DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE CAMPANIA DEL POLO SVILUPPO, RICERCA EI.C.T.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
15
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Data Pubblicazione
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LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 30 OTTOBRE 2013
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
DALLA REGIONE CAMPANIA DEL POLO SVILUPPO, RICERCA E I.C.T.”
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Oggetto)
1. Per il riordino delle partecipazioni societarie della Regione afferenti il Polo dello sviluppo, della
ricerca e innovazione, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria previsto nell’articolo 14,
comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), di seguito denominato Piano di stabilizzazione, la società regionale Sviluppo
Campania, individuata quale società finanziaria per azioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 135 e
seguenti della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011),
svolge le funzioni concernenti la materia dello sviluppo economico e del sistema territoriale
regionale, nonché quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente in materia
di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica, compresa quella attinente il sistema
informativo e informatico, e adotta le conseguenti modifiche del proprio statuto da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La Regione Campania si avvale in via prioritaria di Sviluppo Campania nelle materie indicate
nell’oggetto sociale per le attività che intende esternalizzare.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la società di cui al comma
1, sulla base delle priorità, degli obiettivi e delle linee generali di indirizzo approvati dalla Giunta,
previo confronto con le parti sociali, predispone un piano industriale triennale per la gestione in
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 59 del 30 Ottobre 2013
relazione alle commesse, alle attività statutarie di servizio e supporto alla gestione delle
partecipazioni regionali e all’attuazione del Piano di stabilizzazione, nonché alle attività di
assistenza tecnica per l’attuazione degli interventi nelle materie di cui al comma 1, e lo sottopone
all’approvazione dei Dipartimenti competenti della Giunta per il controllo analogo, che vigilano,
altresì, sull’applicazione del principio di cui al comma 2.
4. Il piano di cui al comma 3 presenta le condizioni per il mantenimento della sostenibilità
economica e finanziaria nel triennio, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane, inclusi
l’adeguamento delle condizioni contrattuali coerenti alla natura di società finanziaria.
5. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della
Regione Campania, si procede a:
a) fusione per incorporazione di EFI in liquidazione in Sviluppo Campania;
b) conferimento o trasferimento della partecipazione regionale in Cithef a favore di Sviluppo
Campania previa acquisizione dell’intera partecipazione azionaria, per lo scioglimento mediante
la successiva fusione per incorporazione nella stessa;
c) conferimento o trasferimento in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni regionali in
Mostra d'Oltremare spa e in ACN srl affinché provveda alla dismissione delle quote mediante le
procedure di legge. È fatta salva la facoltà degli altri soci di acquistare a titolo oneroso le quote
della Regione prima del conferimento o del loro trasferimento a Sviluppo Campania;
d) conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di Sviluppo Campania delle
partecipazioni in Asse in liquidazione e Tess in liquidazione con mandato di procedere alla loro
definitiva liquidazione;
e) conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di società partecipata da Sviluppo
Campania di cui al comma 6, delle partecipazioni nelle società Campania Innovazione e Digit
Campania, con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione.
6. Le attività previste nel comma 5, lettere d) ed e), si attuano tramite la costituzione di una società
veicolo, la cui partecipazione è attribuita a titolo non oneroso a Sviluppo Campania, per l’adozione
delle misure idonee ad accelerare il completamento delle liquidazioni, anche mediante dismissione,
nonché degli atti consequenziali in attuazione del Piano di stabilizzazione. La società veicolo
assicura che gli organi amministrativi o della liquidazione delle società di cui al comma 5, lettere d)
ed e), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborino i rispettivi
piani di liquidazione per il completamento delle attività in essere, in applicazione di quanto
disposto dall’articolo 4. Il...