ISTITUZIONE DEL COMUNE UNICO DI MONTORO MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI DI MONTORO INFERIORE E MONTORO SUPERIORE
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
16
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 16 DELL’ 11 NOVEMBRE 2013
“ISTITUZIONE DEL COMUNE UNICO DI MONTORO MEDIANTE LA FUSIONE DEI
COMUNI DI MONTORO INFERIORE E MONTORO SUPERIORE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. I Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore si fondono in un unico Comune che
prende la denominazione di Montoro il cui territorio comprende i territori dei due Comuni.
Art. 2
1. Ai sensi dell’articolo 12, primo comma, lett. c) della legge regionale 29 ottobre 1974, n.54
(Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei
Comuni della Regione), la Provincia di Avellino provvede, su richiesta del Comune di Montoro,
alla delimitazione territoriale delle frazioni in relazione ad una più idonea cura degli interessi
locali.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 63 del 18 Novembre 2013
Art. 3
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione
della presente legge ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 54/1974.
2. I provvedimenti eventuali, di cui al terzo comma dell’articolo 14 della predetta legge,
sono assunti nel rispetto del principio di leale collaborazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 63 del 18 Novembre 2013
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n. 63 del 18 Novembre 2013
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’art. 2.
Comma 1.
Legge Regionale 29 ottobre 1974, n. 54: “Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento
delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione).”.
Articolo 12, comma 1, lettera c): “La Provincia competente per territorio è delegata a provvedere,
con delibera di Consiglio, sulle richieste motivate dei Consigli comunali interessati, riguardanti:
c) la delimitazione territoriale delle frazioni, in relazione ad una più idonea cura degli interessi
locali.”.
Note all’art. 3.
Commi 1 e 2.
Legge Regionale 29 ottobre 1974, n. 54 già citata nella nota all'articolo 2.
Articolo 14: “Le spese sostenute dalle Province in conseguenza delle deleghe disposte con la
presente legge sono a totale carico della Regione.
La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è
effettuata dalla Giunta regionale su richiesta e di concerto con la Provincia interessata.
Qualora le Province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, i provvedimenti
saranno assunti dalla Giunta regionale d'intesa con la Commissione consiliare competente.”.
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n. 63 del 18 Novembre 2013