NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
17
Data Atto
Data Pubblicazione
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 23 NOVEMBRE 2013
“NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E
L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA
REGIONE CAMPANIA”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Ai sensi della vigente normativa, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e
rappresentano una risorsa fondamentale da salvaguardare.
2. La fauna delle acque interne è tutelata quale risorsa naturale rinnovabile.
3. La Regione promuove la tutela, l’incremento e il riequilibrio biologico della fauna ittica,
favorisce la ricerca e la sperimentazione scientifica, attua interventi di conservazione
ambientale e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.
4. La presente legge ha come finalità la disciplina dei prelievi di fauna ittica in tutte le acque
interne della Regione mediante l’esercizio della pesca, nel rispetto dei principi di tutela e di
salvaguardia degli ecosistemi acquatici.
5. Sono considerate acque interne tutte le acque dolci e salmastre esistenti nel territorio della
Regione, delimitate dal lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci
e degli sbocchi in mare dei fiumi, dei canali e degli altri corpi idrici.
6. Per gli effetti della presente legge fanno parte del patrimonio ittico regionale i crostacei e i
pesci appartenenti alle classi degli osteitti, o pesci con scheletro osseo, e dei condroitti o pesci
con scheletro cartilagineo, viventi stabilmente o temporaneamente in tutte le acque interne del
territorio della Regione Campania.
Art. 2
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 66 del 25 Novembre 2013
(Competenze della Regione e delle province)
1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di
pianificazione per assicurare l’unitarietà amministrativa e tecnica in materia di gestione delle
acque interne.
2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, previo parere favorevole della
commissione consiliare competente in materia, approva il documento di indirizzo e di
intervento che definisce:
a) il criterio da seguire nella individuazione degli specchi d’acqua da destinare al
ripopolamento, alla cattura, alla protezione e alle riserve, previsti nell’articolo 15,
prevedendo per essi la percentuale minima e massima da riservare a tali scopi;
b) il criterio generale di riferimento per le province nell’emanazione dei rispettivi
regolamenti di pesca previsti nell’articolo 25;
c) il criterio generale da adottare per evitare, come previsto nell’articolo 18, l’immissione
e la diffusione incontrollata di specie originariamente non presenti nelle acque interne della
Regione Campania.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta
il regolamento attuativo che è aggiornato, successivamente, se necessario. Il regolamento
attuativo, nel rispetto della vigente normativa, disciplina:
a) le sanzioni amministrative;
b) le caratteristiche delle licenze di pesca e le modalità di rilascio;
c) i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo regionale previsto nell’articolo 8.
4. La Giunta regionale:
a) promuove ed indirizza, avvalendosi degli istituti scientifici e sentite le associazioni
piscatorie e ambientaliste, le attività di sperimentazione e di ricerca attuate dalle province e
realizza iniziative di carattere straordinario e di valenza interprovinciale o interregionale;
b) adotta i criteri e gli indirizzi da osservare per la pianificazione;
c) predispone i modelli per le licenze di pesca di cui all’articolo 4;
d) istituisce e cura l’albo regionale delle associazioni di pesca sportiva previsto
nell’articolo 8;
e) promuove e coordina le iniziative previste nella lettera d) del comma 5;
f)
adotta le opportune iniziative a livello interprovinciale per armonizzare i relativi
regolamenti provinciali di pesca previsti nell’articolo 25, in particolare in materia di corpi
idrici ubicati in più province.
5. Le province:
a) svolgono le funzioni amministrative sulla disciplina della pesca, dell’acquicoltura
nonché la gestione delle acque interne, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
b) promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di
valorizzazione e difesa dei corsi d’acqua e della fauna ittica e realizzano iniziative volte
alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico;
c) promuovono, avvalendosi delle associazioni iscritte all’albo regionale previsto
nell’articolo 8 e delle associazioni di protezione ambientale indicate nell’articolo 7, comma
3, lettera f), brevi corsi di educazione alla pesca sportiva e attività promozionale a difesa
del territorio e dell’ecosistema acquatico, anche per coloro che d...