LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIOEDUCATIVO-RICREATIVE
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
18
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LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 25 NOVEMBRE 2013
“LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-
EDUCATIVO-RICREATIVE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
CAPO I
Principi generali
Titolo I
Finalità e funzioni della Regione Campania
Art. 1
(Principi)
1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana, della Costituzione
europea, dello Statuto regionale della Campania, della Carta europea dello sport e del Codice
europeo d’etica sportiva del Consiglio d’Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e
della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per
assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini,
nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità. Riconosce alla cultura ed alla
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 67 del 26 Novembre 2013
pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei
praticanti, per la costruzione di un sentimento d’integrazione e di appartenenza alla comunità,
per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di
convivenza civile. La funzione sociale dello sport è considerata mezzo fondamentale per la
tutela della salute dei singoli e per la prevenzione dalle malattie.
2. La Regione garantisce la libertà della pratica sportiva e combatte ogni forma di limitazione
e riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento
fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l’inclusione e la cooperazione
tra le comunità, la fruizione dell’ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità.
Art. 2
(Finalità ed obiettivi)
1. La Regione persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed
agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari
opportunità, anche di genere;
b) la salvaguardia dell’identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e
valorizzando le discipline sportive di tradizione campana;
c) l’accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività
sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo queste attività come
preminenti strumenti di integrazione sociale;
d) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo,
ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e di
contrasto ai fenomeni di emarginazione, di dispersione scolastica e di devianza
giovanile, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti
sottoposti a misure penali;
e) la tutela del diritto alla salute ed all’integrità delle persone impegnate nella pratica
delle attività di cui alla presente legge;
f) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento
delle attività dei soggetti pubblici e privati;
g) l’integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche,
con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per la mobilità ed il tempo
libero;
h) l’adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature
sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione, anche
mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della
realizzazione e della gestione delle opere;
i) la promozione del territorio regionale come centro di incontro, di aggregazione e di
interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di
manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
l) la promozione di politiche pubbliche a sostegno dell’associazionismo e del
volontariato sportivo, nonché di politiche orientate alla sensibilizzazione, alla
prevenzione ed alla formazione, necessarie al contrasto dei fenomeni di violenza e di
razzismo negli stadi;
m) l’aggiornamento culturale e la formazione professionale degli operatori sportivi e
delle attività motorie;
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n. 67 del 26 Novembre 2013
n) l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da
parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere
favorito l’accesso pubblico.
Art. 3
(Funzioni della Regione in materia di sport e delle attività motorie)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’articolo 2, la Regione:
a) coordina gli interventi e le attività con l’adozione del piano triennale regionale dello
sport e delle attività motorie previsti nell’articolo 7 e mediante le linee...