ASSETTO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE.
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
19
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 6 DICEMBRE 2013
“ASSETTO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE.”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Disposizioni generali e finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382),
dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese) e dell’articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell’economia),
disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale della
Regione Campania, di seguito denominati consorzi Asi.
2. Alla Regione, agli enti economici pubblici, agli enti pubblici territoriali interessati, ai consorzi
di operatori e alle società consortili operanti in ambito locale è riconosciuta la facoltà di
promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati
industriali attrezzati, di attività imprenditoriali, nonché di partecipare ai medesimi consorzi anche
mediante società finanziarie.
3. Possono partecipare ai consorzi Asi anche le associazioni di imprenditori interessate alle
problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché gli istituti bancari e finanziari operanti sul
territorio.
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n. 70 del 9 Dicembre 2013
4. Gli enti consorziati possono recedere dai consorzi Asi secondo le previsioni statutarie. L’ente
che recede è obbligato al rispetto degli impegni assunti per l’intero esercizio finanziario in corso.
Art. 2
(Natura giuridica)
1. I consorzi Asi sono enti pubblici economici.
2. La struttura e le attività dei consorzi Asi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali
sono, in particolare, determinate:
a) le modalità di rappresentanza nel consiglio generale dei consorziati in rapporto
proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali
nuovi soci;
b) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente;
c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:
1) l’adozione di piani e programmi e la cura delle funzioni relative alla tutela ambientale
delle aree, alle espropriazioni dei suoli ed alle eventuali accessioni da assegnare per
attività industriali e dei servizi alle imprese ed agli atti di assegnazione degli impianti e dei
servizi consortili;
2) la definizione delle forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più
rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione
di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con
gli sportelli dei comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone
di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti
regionali, nazionali e dell’Unione europea;
3) l'attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree
attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la
partecipazione maggioritaria delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti
esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica;
4) le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
3. Lo statuto è adottato dal consiglio generale, competente anche per le eventuali modifiche.
4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da
parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino
ufficiale della Regione.
Art. 3
(Organi amministrativi)
1. Gli organi del consorzio Asi sono:
a) il consiglio generale;
b) il presidente;
c) il comitato direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) l’organismo indipendente di valutazione, organismo unico per tutti i consorzi Asi della
Regione.
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2. Gli organi dei consorzi Asi, la composizione, le loro competenze e le linee-guida di
funzionamento sono fissate nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
a) il consiglio generale è composto da un numero di membri, definito dallo statuto, in
relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del consorzio. Al consiglio
generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici
del consorzio Asi;
b) il consiglio generale elegge il presidente del consorzio Asi, anche al di fuori dei
componenti del medesimo consorzio, tra persone con comprovate capacità manageriali; al
presidente sono attri...