MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTAAL FENOMENO DELL'ABBANDONO E DEI ROGHI DI RIFIUTI
Leggi Regionali e Regolamenti
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Numero/Anno
20
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Struttura
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LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 9 DICEMBRE 2013
“MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL FENOMENO
DELL’ABBANDONO E DEI ROGHI DI RIFIUTI”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Finalità e principi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della
salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e paesaggistico della Campania
in correlazione alle particolari esigenze del territorio regionale.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti territoriali competenti svolgono in modo coordinato
attività di previsione, prevenzione e contrasto attivo, nel rispetto delle attribuzioni previste dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e delle competenze assegnate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale e
sanitaria, anche con l’introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno
dell'abbandono incontrollato e dello smaltimento dei rifiuti mediante la combustione illegale
degli stessi su aree pubbliche e private.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, procede all'approvazione di un programma contenente la pianificazione operativa per
l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge.
4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dall'assessorato regionale all'ambiente che
si avvale a tal fine di un nucleo di supporto composto da un rappresentante governativo,
previa intesa con le amministrazioni statali competenti, da rappresentanti del dipartimento
regionale salute e risorse naturali, della protezione civile regionale, delle province, dei
comuni, del presidente, o suo delegato, della commissione consiliare permanente competente
in materia di ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dei vigili del fuoco, delle parti sociali
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 70 del 9 Dicembre 2013
e di associazioni e comitati attivi sui temi ambientali. La partecipazione al predetto gruppo di
lavoro non dà luogo ad alcun compenso, emolumento o indennità e non determina nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Al fine della presente legge per rogo di rifiuti si intende il trattamento illegale di rifiuti
urbani e speciali, provenienti anche da attività industriali, pericolosi e non pericolosi,
effettuato mediante combustione su aree pubbliche e private.
Art. 3
(Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 in
materia di divieto di abbandono e di bonifica di siti contaminati e relative sanzioni previste
negli articoli 255, 256 e 257 del medesimo decreto legislativo è istituito, presso ciascun
comune della Regione Campania, il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di
rifiuti.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private
interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti nell'ultimo quinquennio, avvalendosi tra l'altro
dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo
competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni.
3. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno.
4. L'elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell'albo pretorio comunale
per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
5. Decorso il termine indicato nel comma 4 i comuni, nei trenta giorni successivi,
esaminate le osservazioni, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
6. Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono
destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è
dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di
fattori di pericolo per la salute e l'ambiente.
7. Le attestazioni di cui al comma 6 sono sottoposte ai controlli e alle verifiche delle Aziende
sanitarie locali (ASL) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania
(ARPAC), senza ulteriori oneri a carico del soggetto obbligato.
8. In caso di assenza accertata di pericolo per la salute e l'ambiente, il comune procede, in
occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell'area dal registro, fermo
restando eventu...