ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
21
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 13 DICEMBRE 2013
“ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA
TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
( Istituzione)
1. E’ istituita la Consulta regionale per la promozione e la tutela dei diritti dei minori che
ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2
( Funzioni della Consulta)
1. La Consulta regionale per la promozione e la tutela dei diritti dei minori, per consolidare e
rafforzare le azioni a favore dei minori, in stretto raccordo con l’ufficio del Garante per
l’infanzia e l’adolescenza e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, svolge le seguenti
funzioni:
a) consulenza per tutte le problematiche riguardanti i minori sul territorio regionale;
b) consulenza relativamente al miglioramento di norme e leggi a tutela dei diritti dei
minori;
c) promozione
e
diffusione
di
una
cultura
ispirata
alla
convenzione
dell’Organizzazione nazioni unite sui diritti dell’infanzia;
d) formazione per un miglioramento delle relazioni tra adulto e bambino e tra
istituzioni e bambino;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 16 Dicembre 2013
e) ricerca e monitoraggio sul disagio minorile in Campania;
f) collaborazione alla elaborazione di strategie ed azioni di contrasto a tutte le forme
di violazione dei diritti;
g) partenariato in progetti operativi e campagne di sensibilizzazione.
Art. 3
( Composizione)
1. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o, in sua
assenza, dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
2. La Consulta è composta da:
a) i componenti dell’Ufficio di presidenza della commissione consiliare
permanente competente per le politiche sociali presso il Consiglio regionale;
b) l’assessore alle politiche sociali della Giunta regionale o un suo delegato;
c) il difensore civico o un suo delegato;
d) il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) o un
suo delegato;
e) il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o un suo
delegato;
f) il direttore scolastico regionale della Campania o un suo delegato;
g) il garante regionale dei detenuti o un suo delegato;
h) la curia arcivescovile nella persona del Vescovo o suo delegato;
i) un rappresentante dell’ordine degli assistenti sociali;
l) un rappresentante dell’Unicef regionale;
m) un rappresentante dell’Associazione Save the Children;
n) un rappresentante della federazione Servizi di accoglienza residenziale per
minori (SAM);
o) un rappresentante della federazione Unione nazionale istituzioni e iniziative
di assistenza sociale ( UNEBA).
3. Sono invitati il Presidente del tribunale per i minorenni o suo delegato e il comandante
regionale dell’arma dei Carabinieri o suo delegato.
4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Consiglio regionale.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
Art. 4
(Funzionamento)
1. L’organizzazione e il funzionamento della Consulta sono demandati a successivo
provvedimento deliberativo.
2. In sede di prima applicazione la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio
regionale o dal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto
organizzativo per l’espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 16 Dicembre 2013
Art. 5
(Attività programmatica)
1. La Consulta trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre
di ogni anno, dettagliata relazione sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno
successivo.
Art. 6
( Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta alcun aumento di spesa a carico del bilancio della
Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 16 Dicembre 2013
Lavori preparatori
Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Luciano Schifone, Angela Cortese, Mafalda Amente,
Alessandrina Lonardo e Monica Paolino.
Depositata in Consiglio regionale in data 12 febbraio 2013, dove ha acquisito il n. 436 del registro
generale ed assegnata alla VI Commissione consiliare permanente per l'esame.
Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 novembre 2013.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 71 del 16 Dicembre 2013