DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016 DELLA REGIONE CAMPANIA -LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2014
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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16 GENNAIO 2014
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2014 E
PLURIENNALE 2014-2016 DELLA REGIONE CAMPANIA -LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2014”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Disposizioni in materia di aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come confermato dall’articolo 2, comma 80,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) per l’esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2013, gli incrementi automatici delle aliquote dell’imposta regionale sulle
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n. 4 del 17 Gennaio 2014
attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005) ed impiegati nel finanziamento del servizio sanitario regionale, sono ridotti
in misura tale da comportare un minor gettito corrispondente all’avanzo della gestione 2012
di euro 121.902.000,00 certificato nel verbale della riunione congiunta del 25 luglio 2013 del
tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 2 dell’Accordo sottoscritto il 13
marzo 2007 dal Presidente della Giunta regionale della Campania con il Ministro della salute
ed il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione del Piano di rientro di
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico nel servizio
sanitario regionale.
2. Per il medesimo periodo d’imposta e per i successivi, le aliquote dell’imposta regionale
sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche sono confermate nelle misure vigenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2013, rifinalizzando la riduzione di cui al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), al sostegno delle
azioni volte alla stabilizzazione finanziaria dell’Ente.
3. L’ammontare della rifinalizzazione è rideterminata ogni anno sulla base dell’obiettivo
intermedio certificato dal tavolo tecnico previsto nel comma 1.
Art. 2
(Disposizioni applicative dell’articolo 11, comma 15 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)
1. A decorrere dall’anno 2014, il gettito fiscale derivante dall’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 11, comma 15 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti)
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99 è finalizzato all'ammortamento
di cui al comma 13 del medesimo articolo 11, nonché all’ammortamento dell’anticipazione
stabilita dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni
per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria) convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e del prestito previsto dall’articolo 1, comma
9 bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213. Il residuo gettito annuo è destinato al sostegno delle azioni di stabilizzazione finanziaria
della Regione.
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n. 4 del 17 Gennaio 2014
Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio ...