RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN CAMPANIA
Leggi Regionali e Regolamenti
cr
Numero/Anno
5
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-
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-
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LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24 GENNAIO 2014
“RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN
CAMPANIA”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI
Art. 1
(Oggetto e definizioni)
1. L’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è così modificato:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalle seguenti:
“a) disciplina l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e
assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina
comunitaria, per garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la
protezione dell’ambiente, l’efficienza e l’efficacia del servizio, il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l’uso efficiente delle risorse;
a bis) disciplina l'individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;”;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 7 del 27 Gennaio 2014
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis) Ai fini della presente legge si intendono per:
a) Gestione dei rifiuti urbani, la gestione anche integrata, dei servizi di spazzamento,
raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, gestione e realizzazione degli impianti di
trattamento, recupero, riciclo e smaltimento;
b) Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento, da
parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione e
gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, secondo i
principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
c) Sistemi Territoriali Operativi (STO), le ripartizioni territoriali, interne agli ATO,
delimitate dalla Regione per consentire l’organizzazione puntuale dei servizi in base alle
diversità territoriali finalizzata all’efficienza gestionale, nel rispetto dei criteri previsti
nell’articolo 15, comma 3;
d) Conferenza d'ambito, la struttura che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun
ATO per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative,
anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell’ATO. In caso di decisioni riguardanti
esclusivamente i singoli STO, la Conferenza d’ambito si riunisce in seduta ristretta alla
quale partecipano unicamente i Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo territorio.”.
Art. 2
(Competenze della Regione)
1. Dopo la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2007, sono
aggiunte le seguenti:
“cc bis) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento del servizio di gestione rifiuti
urbani, anche attraverso la predisposizione ed emanazione di linee guida nel rispetto dei
principi previsti nell'articolo 1 e delle discipline comunitarie e statali;
cc ter) la verifica della conformità dei piani d'ambito, redatti ai sensi dell’articolo 15 bis,
comma 5, lettera a) al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
cc quater) la verifica della congruità sui piani e programmi di investimento del piano
d'ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la
presenza degli interventi di interesse strategico regionale;
cc quinquies) il coordinamento e la regolamentazione dei flussi di rifiuti provenienti dagli
ATO, destinati a smaltimento e recupero extraregionale o transfrontaliero, nonché la
gestione dei flussi diretti al termovalorizzatore di Acerra e di quelli per i quali è prevista la
competenza regionale;
cc sexies) la verifica degli standard generali di servizio, tenendo conto della vigente
normativa comunitaria e statale, e la proposizione di criteri per la definizione degli
obblighi di servizio pubblico e universale previsti nell’articolo 15 bis, comma 5, lettera d);
cc septies) la promozione e l'incentivazione del passaggio all’utilizzo di sistemi di
determinazione puntuale della quantità e della qualità di rifiuti prodotti, la promozione di
adeguati meccanismi premiali a vantaggio dei cittadini per incentivare la loro
partecipazione alla raccolta differenziata, l’applicazione di tecniche di raccolta selettiva
per migliorare l’efficacia del servizio, la realizzazione dell’impiantistica idonea a
conseguire l’autosufficienza territoriale del ciclo, il sostegno allo sviluppo e al
consolidamento sul territorio regionale sia di filiere di trasformazione sia di sistemi di
riutilizzazione dei materiali recuperati derivanti dai sistemi di raccolta differenziata e il
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 7 del 27 Gennaio 2014
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